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È possibile praticare la psicoterapia online?

A cura di: Redazione

Allo stato attuale la risposta è no, a meno che questa non sia la prosecuzione di un percorso terapeutico avviato all'interno di un contesto reale "di persona". Ad esempio per via di un trasferimento in altra città, del terapeuta o del paziente, non è più possibile proseguire la psicoterapia in studio e quindi può essere continuata in modalità a distanza (telefono, internet).

Ossia le indicazioni del CNOP - Consiglio Nazionale Ordine Psicologi - (Linee Guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza, 2004; Raccomandazioni sulle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza, 2013) esplicitano che "(...) le pratiche di attività psicodiagnostica e psicoterapeutica effettuate via Internet potrebbero risultare non conformi ai principi espressi negli artt. 6, 7 e 11 del vigente Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, ed in tal caso sarebbero sanzionabili" (punto 4 principi generali L.G, 2004), e che "Nell'ambito delle attività cliniche (quali la psicoterapia, la psicodiagnosi ...) l'instaurazione di un rapporto diretto, di persona, è condizione indispensabile per un eventuale successivo utilizzo dei dispositivi di comunicazione a distanza" (punto 6 raccomandazioni 2013).

Attraverso il referendum del 2013 è stato modificato il codice deontologico: uno degli effetti sortiti dalla modifica è rappresentato dallo "sdoganamento" dell'attività professionale a distanza e via internet (art. 1), ma le prestazioni che possono essere rese tout court online si limitano alla sola consulenza psicologica.
La psicodiagnosi deve necessariamente svolgersi all'interno di un rapporto interpersonale diretto, ossia in presenza.
Discorso simile per la psicoterapia, con la differenza che può essere portata online, ma solo se è già in corso, ovvero la terapia è stata prima avviata in studio.

Quali sono le prestazioni online o a distanza?
Nelle raccomandazioni CNOP, scaturite a conclusione di un progetto di ricerca sul tema svoltosi tra il 2102/2013, le prestazioni considerate e citate sono:
  • consulenza via email;
  • consulenza telefonica;
  • consulenza via skype (nelle sue diverse modalità di emissione/fruizione: audio, video, audio-video, messaggistica di testo in tempo reale).
Il CNOP, inoltre, indica che il professionista che offre prestazioni via internet è tenuto a comunicare al proprio ordine regionale di appartenenza l'indirizzo web presso il quale svolge l'attività, quale tipologia di strumentazione software e di media utilizza (punto 8 raccomandazioni, 2013).

In attesa di esplicitazioni e chiarimenti ufficiali, abbiamo contattato alcuni ordini regionali per provare a chiarire meglio questo punto.
L'impressione ricavata parlando direttamente con loro è che gli ordini stessi avvertono la necessità di poter avere linee guida più dettagliate (mancanti al momento) in merito, e che in questa fase transitoria ogni ordine "recepisce, interpreta e applica" le raccomandazioni CNOP come ritiene più opportuno.

Entrando nel dettaglio del punto 8 su citato, dalle informazioni parziali che abbiamo raccolto possiamo concludere che è consigliato comunicare al proprio ordine:
  • l'indirizzo web (sito personale o sito specialistico di settore) dove si svolge o si pubblicizza la consulenza online;
  • quale strumento si impiega per lo svolgimento dello stessa (email, chat, telefono, ecc.) ed eventualmente quale tipo di media si utilizza (esempio tramite skype la consulenza può essere erogata in diverse modalità: tramite testo scritto - chat, oppure tramite audio - modello telefonata, o ancora tramite audio-video - modello video chiamata).
Non tutti gli ordini sono allineati nel tipo di informazioni che l'iscritto debba loro comunicare, ad esempio c'è chi ci ha detto che non è importante che gli sia comunicato il tipo di software che l'iscritto utilizza.

Proviamo ora, tramite lo specchietto qui sotto, a vedere il tipo di informazioni da dover comunicare al proprio ordine nel caso facessimo consulenza online.

Sito Software Media
Telefono Dove viene
pubblicizzato
il servizio
Nessuno Vocale
Email Dove viene
pubblicizzato
il servizio
Il nome del tuo
programma di posta
Testo scritto
Skype Dove viene
pubblicizzato
il servizio
Skype (1) Testo scritto
(2) Audio
(3) Audio-video
(Almeno uno dei 3)
Chat Dove risiede
il servizio
Nome della chat
o del sito
Testo scritto
Servizi online
"L'Esperto Risponde"
Dove risiede
il servizio
Nome del software
utilizzato o del sito
Testo scritto
Facciamo alcuni esempi per rendere il tutto più chiaro

Consulenza online attraverso Skype.
Dovrò comunicare al mio ordine:

  • Sito: in quale sito comunico alla mia utenza che effettuo consulenza online attraverso Skype;
  • Software: Skype. Cioè il nome del software che utilizzo;
  • Media: Specifico se utilizzo la sola chat di skype (solo quindi comunicazione testuale), oppure la telefonata o la video-chiamata.

Consulenza online attraverso Email.
Dovrò comunicare al mio ordine:

  • Sito: in quale sito comunico alla mia utenza che effettuo consulenza online attraverso email;
  • Software: il nome del software che utilizzo per leggere la posta (APP di Gmail; Outlook express; Thunderbird; ecc.);
  • Media: Testo scritto.

Consulenza online attraverso un servizio online del tipo "L'Esperto Risponde".
Dovrò comunicare al mio ordine:

  • Sito: in quale è attivo il mio servizio "L'Esperto Risponde";
  • Software: il nome del software che utilizza il sito, oppure il nome del sito;
  • Media: Testo scritto.
Ora proviamo a capire quando stiamo facendo consulenza.
Senza inoltrarci nel dare definizioni teoriche, proviamo ad indicare una linea di demarcazione attraverso degli esempi concreti.
Se un utente invia una email o contatta il professionista via skype "limitandosi" a chiedere di fissare un appuntamento in studio, la risposta che fornisce lo psicologo è consulenza?
La risposta è no: prendere accordi per un appuntamento non è consulenza.

Però se un utente invia una email o contatta il professionista via skype "presentando" una questione problematica per la quale chiede una risposta (parere, indicazione), qui immaginiamo due possibili casi di risposta:
  1. lo psicologo chiarisce (nel rispetto dello stile di ciascuno, empatizzando un minimo con l'utente, per esempio "comprendo stia attraversando un momento difficile") che non svolge consulenza a distanza ma solo in studio e quindi invita l'utente eventualmente a ricontattarlo per concordare un appuntamento.
    Questa risposta non è consulenza.
  2. lo psicologo articola una risposta, fornendo il proprio punto di vista professionale ed eventuali indicazioni e/o mettendo a fuoco il punto da cui l'utente potrebbe cominciare a "lavorare".
    Questa risposta è consulenza (indipendentemente dal fatto che lo psicologo si faccia pagare o meno la prestazione resa).
In sintesi:
  • posso svolgere attività di psicodiagnosi online/a distanza: NO
  • posso avviare una psicoterapia online/a distanza: NO
  • posso proseguire online/a distanza un percorso di terapia già iniziato in studio: SI
Invitiamo i colleghi che vogliano attivare servizi professionali online a contattare il proprio ordine di appartenenza per ricevere tutte le informazioni e i chiarimenti utili nel rispetto delle normative vigenti (deontologiche e giuridiche).
Riferimenti
Altri articoli sul tema

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L'articolo «È possibile praticare la psicoterapia online?» è stato pubblicato nel N° 128 della Newsletter.

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