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Laurea in psicologia, esame di stato, posso dirmi Psicologo?
A cura di: Redazione
- In poche parole, no.
-
In base a quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1989 n. 56 e dal Decreto del Presidente della Repubblica - D.P.R. - n° 328 (del 5/06/2001), il titolo professionale di Psicologo spetta ai laureati in Psicologia che abbiano conseguito l'abilitazione professionale tramite superamento dell'esame di stato e si siano iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi.
Per cui, chi abbia conseguito la Laurea in Psicologia, e abbia superato l'esame di stato ma non si sia iscritto all'Albo non ha acquisito il titolo professionale e gli è precluso l'esercizio della professione di Psicologo.
Riepilogando
Il titolo professionale di Psicologo spetta a chi possegga tutti i seguenti requisiti:
- laurea quinquennale in Psicologia (vecchio ordinamento/specialistica/magistrale);
- superamento Esame di Stato;
- iscrizione Albo Psicologi sezione A.
Riferimenti normativi
- Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della professione di psicologo":
www.psy.it/allegati/legge_56_1989_02_18.pdf
- D.P.R. 5/06/2011 n° 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative
prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti":
www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0098Normat/1361Modifi.htm
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L'articolo «Laurea in psicologia, esame di stato, posso dirmi Psicologo?» è stato pubblicato nel N° 91 della Newsletter.
Vi ringrazio tantissimo dell' attenzione