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Il nuovo regime forfettario per gli Psicologi

A cura di: Dott. Giovanni Petrachi

In attuazione della Legge di stabilità per il 2015 (art.1, commi 54-89, L.190/2014), con l'inizio del nuovo anno è entrato in vigore il nuovo regime agevolato per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, che pertanto interessa anche gli Psicologi.

In presenza di determinati requisiti, il nuovo regime diventa quello naturale per gli Psicologi professionisti, a prescindere dall'età anagrafica e dagli anni di esercizio dell'attività, salvo che:

Il nuovo regime forfettario in sostanza:

I requisiti previsti per i Professionisti per poter accedere al "nuovo regime agevolato" sono i seguenti:

Una tra le novità più importanti introdotte dal nuovo regime agevolato riguarda il calcolo del reddito. Questo infatti non viene più calcolato sulla base della differenza tra ricavi e costi, ma forfettariamente, applicando specifici coefficienti di redditività differenziati a seconda dell'attività svolta, su cui verrà calcolata un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15%.

Il coefficiente di redditività stabilito per i professionisti, che quindi interessa gli Psicologi, è del 78%. Pertanto l'imposta sostitutiva del 15%, sarà calcolata sul 78% dei compensi percepiti, al netto dei contributi previdenziali versati (ossia l'ENPAP).

Facciamo ora un esempio di calcolo dell'imposta sostitutiva per uno Psicologo con compensi annui pari a 15.000 euro:

Per gli Psicologi che aprono la Partita Iva è prevista un'ulteriore agevolazione, ovvero, per il primo anno di attività e per i due successivi il reddito determinato come sopra è ridotto di 1/3, a condizione che:

Considerando l'esempio precedente, il reddito imponibile di 11.700 euro determinato in seguito all'applicazione del coefficiente di redditività del 78% su 15.000 euro di compensi, si ridurrebbe a 7.800 grazie all'abbattimento di 1/3, con un'imposta sostitutiva da versare pari a 1.170 euro.

Per quanto attiene l'IVA il "nuovo regime agevolato" comporta importanti semplificazioni:

I soli obblighi che invece comporta sono:

Il nuovo regime introduce importanti semplificazioni anche per quanto attiene le imposte sui redditi:

Questo vuol dire che, per le fatture ricevute da altro professionista o collaboratore, lo Psicologo non deve trattenere e versare la ritenuta sui compensi pagati, quindi non assume la veste di sostituto d'imposta.

In definitiva si può osservare che, in termini di tassazione, il nuovo regime in esame risulta meno vantaggioso per il professionista rispetto al precedente regime dei minimi, che prevede un'imposta sostitutiva del 5% sul reddito determinato dalla differenza tra ricavi e costi.

Pertanto, chi al 31/12/2014 si trovava nel regime dei minimi, avrà convenienza a mantenerlo fino alla scadenza del quinquennio o al compimento dei 35 anni di età, in quanto beneficerà certamente di un carico fiscale inferiore.

N.B.
Il contenuto del documento deve essere interpretato il relazione al periodo in cui è stato redatto (03.02.2015).

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L'articolo «Il nuovo regime forfettario per gli Psicologi» è stato pubblicato nel N° 113 della Newsletter.

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