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Fattura elettronica: suggerimenti per gli Psicologi

A cura di: Dott. Giovanni Petrachi

La Finanziaria 2008 ha introdotto l'obbligo di emissione delle fatture in forma elettronica da parte degli operatori economici che intrattengono rapporti di fornitura di beni e servizi con la Pubblica Amministrazione (PA), pertanto anche le parcelle del professionista Psicologo, se destinate alle Amministrazioni dello Stato (es. Scuole Statali, Tribunali, Enti Nazionali Previdenza - ENPAP), devono rispettare il nuovo formato imposto dalla legge.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo documento e le procedure da seguire per la corretta gestione dell'adempimento.

A partire dal 6 giugno 2014, Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse in forma cartacea, ma le stesse devono essere trasmesse attraverso un'apposita piattaforma, denominata Sistema di Interscambio (SdI), gestita dall'Agenzia delle Entrate. Si tratta di un sistema informatico che ha il compito di ricevere le fatture elettroniche da parte dell'emittente (nel nostro caso il professionista Psicologo) e successivamente di inoltrarle alle amministrazioni destinatarie.

In pratica, dallo scorso 6 giugno, lo Psicologo che ad esempio lavora con gli Istituti scolastici statali, per ricevere il compenso relativo alla prestazione erogata, dovrà obbligatoriamente emettere fattura in formato elettronico.

La stessa disposizione si applicherà, dal 31 marzo 2015, ai restanti enti nazionali e alle amministrazioni locali, come ad esempio Comuni, Ausl e Università. Inoltre, a partire dai tre mesi successivi a queste date, le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

Per una facile individuazione degli Enti interessati e delle date di decorrenza dell'obbligo di ricezione delle fatture in formato elettronico da parte di ciascuno di essi, è disponibile gratuitamente una procedura al seguente indirizzo web: www.indicepa.gov.it/ricerca-altre-cf/ricerca-altre-cf-form01.php.

La fattura elettronica deve avere il formato di file "xml" e un contenuto di informazioni minimo obbligatorio, riferito sia ai consueti elementi rilevanti ai fini fiscali (per ricordarne solo alcuni: intestazione Professionista, denominazione cliente, data emissione, numerazione, etc.) sia a specifici dati (come previsti dalla norma, ad es. codici identificativi di ciascuna PA prodotti in automatico dal sistema) necessari a soddisfare le esigenze di trasmissione e dematerializzazione (ossia invio e archiviazione digitale).

Il file così ottenuto deve essere firmato digitalmente, al fine di garantirne l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, quindi può essere trasmesso al Sistema di Interscambio che, come detto, provvederà ad inoltrarlo all'Amministrazione competente.
Questo in estrema sintesi il ciclo operativo previsto per l'emissione della fattura elettronica, in apparenza semplice e di immediato approccio, ma che nasconde riflessi pratici non proprio trascurabili per il professionista chiamato a utilizzarlo.

Lo Psicologo ha sostanzialmente a disposizione due opportunità:

  1. avventurarsi in un complicato "fai da te" e quindi provvedere personalmente ai singoli adempimenti del ciclo operativo;
  2. affidarsi a un servizio "chiavi in mano", ormai facilmente reperibile online a costi anche contenuti.

La prima soluzione prevede che il professionista debba dotarsi autonomamente di:

Su quest'ultimo elemento è necessario spendere qualche parola di approfondimento, perché il Codice dell'Amministrazione Digitale prevede la conservazione sostitutiva obbligatoria per tutti i documenti emessi in formato elettronico (nel nostro caso le fatture).
In altri termini, dopo aver trasmesso la fattura elettronica all'amministrazione competente con le modalità appena illustrate, non è possibile stamparla semplicemente su carta e archiviarla insieme a tutte le altre, perché tale documento deve essere necessariamente conservato secondo precise regole e modalità, disponibili solo previa adesione a specifici servizi a pagamento offerti dai cosiddetti "Conservatori accreditati".

La seconda opzione prevede di utilizzare un servizio di fatturazione elettronica online, scegliendo tra le tante offerte disponibili. Questi servizi consentono di affidare a terzi l'intero processo di fatturazione, dalla conversione del documento in formato "xml" fino alla conservazione sostitutiva dello stesso, sollevando il Professionista da qualsiasi incombenza, se non quella di emettere materialmente la fattura come sempre fatto.
Il vantaggio di tale soluzione è evidente, perché evita di avventurarsi in macchinose procedure e consente un notevole risparmio di tempo, con costi sempre più accessibili, in quanto la concorrenza che si sta sviluppando nel settore determina una naturale riduzione delle tariffe praticate.

Indipendentemente dal fatto che si decida di curare personalmente o affidare a terzi la propria fatturazione elettronica, è importante soffermarsi su un aspetto operativo apparentemente banale ma che, se non correttamente gestito, porterebbe a pesanti sanzioni amministrative in caso di verifica fiscale.

Il problema riguarda la numerazione dei documenti emessi e l'opportunità di prevedere serie numeriche distinte tra fatture elettroniche e analogiche, con conseguentemente separata annotazione in differenti registri iva sezionali.
Senza questo accorgimento, l'obbligo di conservazione sostitutiva scatterebbe anche per le fatture analogiche non destinate alla pubblica amministrazione, in quanto l'unica serie numerica utilizzata non consentirebbe di distinguerle da quelle digitali, pertanto la loro conservazione nel modo ordinario risulterebbe irregolare.

Come spesso accade in ambito fiscale, l'introduzione di nuovi adempimenti o anche la semplice modifica delle modalità operative adottate, al fine di semplificare e migliorare in termini di efficienza l'apparato burocratico dello Stato, comportano inevitabili oneri aggiuntivi a carico del contribuente, considerato per eccellenza il soggetto debole del rapporto d'imposta.
Anche la fatturazione elettronica, importante tassello del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, pare non voglia sottrarsi a questo amaro principio.

N.B.
Il contenuto del documento deve essere interpretato il relazione al periodo in cui è stato redatto (pubblicato il 02.09.2014).

Commenti: 10
1
David Vittoria - ore 10:00 del 04 Settembre 2014
L'ENPAP ha stipulato una convenzione per il servizio di fatturazione elettronica con Digithera a tariffe molto convenienti.

2
Concetta - ore 13:02 del 02 Febbraio 2015
Salve, vorrei un chiarimento rispetto alla fattura elettronica: io svolgo un tipo di intervento, ABA (analisi comportamentale applicata),per soggetti affetti da autismo per cui le famiglie possono, chiedendomi fattura, presentare quest'ultima alla ASL ed ottenere un rimborso spese. Quindi, mi chiedevo, io la fattura la intesto ad un privato ma loro devono poi presentarla ad una struttura pubblica (ASL), in questo caso, necessitano di fattura elettronica? Spero d'essere stata chiara

3
Giovanni Petrachi - ore 19:01 del 02 Febbraio 2015
Gentile Concetta, l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda solo i rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, mentre mi pare di capire che nel Suo caso, il richiedente la prestazione professionale sia un soggetto privato con fattura allo stesso intestata, quindi le regole di fatturazione da seguire sono quelle ordinarie con emissione del documento cartaceo. Cordialità.

4
ADELE MARIA ROSARIA - ore 15:54 del 04 Settembre 2015
Vorrei se possibile un'informazione. Ho attivato una collaborazione con una scuola, svolgerò attività di consulenza, di sportello psicologi e intervento educativo. nella fattura devo o no inserire parita iva? o vale come prestazione sanitaria?

Grazie

Adele

5
Giovanni Petrachi - ore 20:23 del 04 Settembre 2015
Gentile Adele Maria Rosaria,

più correttamente dobbiamo parlare di assoggettabilità o meno ad Iva della prestazione erogata, perché il "numero di partita Iva" del prestatore, come lo ha definito lei, rappresenta uno degli elementi obbligatori da indicare comunque in fattura.

La circolare n.4 del 28/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate ha confermato che soltanto le prestazioni psicologiche finalizzate a tutelare la salute delle persone fruiscono dell'esenzione Iva ai sensi dell'art.10, n.18, Dpr 633/72.

Con riferimento alle prestazioni oggetto del suo rapporto di collaborazione, ritengo che la consulenza psicologica possa rientrare senz'altro nelle attività sanitarie, e quindi in esenzione da Iva, così come gli interventi educativi, specie se rivolti ad alunni con difficoltà di inserimento scolastico.

Cordialmente,

Dott. Giovanni Petrachi

www.commercialistapoint.it

6
ADELE MARIA ROSARIA - ore 11:15 del 05 Settembre 2015
Gentile Dott. Petrarchi,

grazie per la risposta e la chiarezza!

Un caro saluto,

Adele

7
Sabrina - ore 11:23 del 03 Dicembre 2015
Salve Dott.Petrarchi, mi chiedevo cosa posso scrivere in fattura per un percorso di sostegno psicologico ad un privato, iniziato a luglio e non ancora concluso, avendo percepito a dicembre l-onorario. in che modo posso far chiarezza in fattura rispetto al fatto che l-onorario copre un periodo di tempo esteso a quasi 5 mesi_

Grazie, Sabrina

8
Giovanni Petrachi - ore 17:53 del 04 Dicembre 2015
Gentile Sabrina, Se ho interpretato correttamente la Sua situazione, Lei ha percepito un acconto sull'onorario pattuito per una prestazione nel suo complesso non ancora conclusa. Si rende pertanto necessaria l'emissione della fattura per le prestazioni rese e liquidate sino ad oggi, che a titolo di esempio potrà riportare la seguente descrizione: "Acconto per Sedute di sostegno psicologico individuale effettuate nel periodo dal ../../.... al ../../....". Cordialmente, Dott. Giovanni Petrachi www.commercialistapoint.it

9
Irene - ore 10:18 del 29 Ottobre 2017
Per chi effettua consulenze online, c'è obbligo di fattura in formato elettronico? O si può emettere fattura cartacea e scansionarla?

10
Giovanni Petrachi - ore 10:29 del 30 Ottobre 2017
Gentile Irene,

occorre non confondere il formato elettronico, obbligatorio per le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione, dai documenti emessi in formato digitale ovvero elaborati elettronicamente.

La fattura elettronica, richiesta per le prestazioni erogate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e locali, deve essere emessa in un particolare formato denominato xml utilizzando specifici software, deve contenere la firma digitale, deve essere trasmessa attraverso uno specifico canale, ovvero il Sistema di Interscambio e deve essere archiviata secondo una particolare procedura denominata conservazione sostitutiva.

La situazione che si percepisce nella Sua domanda è invece quella in cui il cliente non è una pubblica amministrazione e non si ha un contatto diretto con lo stesso perché si effettua una prestazione a distanza utilizzando il web come punto di contatto.

In questo caso la fattura deve essere emessa nel consueto formato cartaceo ma la consegna al cliente deve avvenire obbligatoriamente spedendo l'originale per posta ordinaria non essendo consentita la scansione. In alternativa la fattura può essere emessa utilizzando una qualsiasi procedura di fatturazione che generi il documento in formato pdf, che a questo punto può essere inviato anche via email, ma che Lei dovrà comunque stampare e conservare in forma cartacea.

Approfitto dell'occasione per informarla che tra i servizi a disposizione degli iscritti al Portale HumanTrainer.com forniti dal nostro studio e visionabili all'indirizzo www.commercialistapoint.it è previsto anche l'utilizzo gratuito della nostra piattaforma web DeskSite per l'emissione di fatture sia elettroniche che digitali.

Cordialità,

Dott. Giovanni Petrachi

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L'articolo «Fattura elettronica: suggerimenti per gli Psicologi» è stato pubblicato nel N° 109 della Newsletter.

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