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Albo degli Psicologi e Sospensione per morosità: è possibile cancellare la sanzione?
L'articolo " Albo degli Psicologi e Sospensione per morosità: è possibile cancellare la sanzione?", parla di:
- Sospensione dall’Albo per morosità
- Versamento quote di iscrizione
- Regolarizzazione posizione
A domanda HT Risponde: 'Albo degli Psicologi e Sospensione per morosità: è possibile cancellare la sanzione?'
A cura di: Redazione
- Quali sanzioni prevede la sospensione dall'albo per morosità da più di 2 anni? Volendo reiscriversi è necessario
pagare TUTTE le rate arretrate dalla prima iscrizione?!? C'è un regolamento nazionale a cui far riferimento? (Albo della Sardegna)
Domanda pervenuta in redazione il 30 agosto 2016 alle 16:00
- In breve si, ma con una precisazione. Per regolarizzare la propria posizione con l'Ordine, occorre versare tutte le quote in arretrato ed
eventuali more.
La precisazione è che il mancato versamento delle quote non comporta la cancellazione dall'albo, che avviene a richiesta dell'iscritto e
negli altri casi previsti dalla legge (artt 7 e 11 L 56/89).
Ovvero non versando la quota dovuta (morosità) entro un termine dato (max due anni, art 26, c 2, L 56/89) l'iscritto viene sospeso
dall'esercizio professionale ma la sua iscrizione permane nell'albo. La sospensione è pubblica ossia viene riportata nell'albo (o albo pretorio).
Per tutta la durata della sospensione all'iscritto è precluso l'esercizio professionale, quindi non può lavorare come psicologo.
L'iscritto all'albo è obbligato a versare il contributo annuale iscrizione, che è requisito imprescindibile ai fini dell'esercizio
professionale (art 2, L 56/89).
Laddove l'iscritto non versi la quota iscrizione per due anni, viene sospeso dall'esercizio professionale con provvedimento del consiglio dell'ordine.
La sospensione in questo caso è di diritto, ovvero, qualora l'iscritto non provveda a pagare le quote arretrate, la sospensione viene irrogata
senza istruire un procedimento a carico dell'iscritto moroso. Prima dell'irrogazione della sanzione l'iscritto viene sentito dall'ordine e informato
rispetto alla sanzione disciplinare a cui sarà sottoposto se non provvede al saldo degli arretrati entro un termine dato.
La sospensione per morosità non prevede limiti temporali di durata.
La sanzione decade, e viene cancellata dall'albo, nel momento in cui l'iscritto provvede al pagamento delle quote dovute (ossia relative agli anni
arretrati). (art 26, c 2, L 56/89).
Concludendo, in caso di sospensione per morosità l'iscritto può regolare la propria posizione versando tutte le quote iscrizione
rimaste insolute partendo dall'ultimo pagamento effettuato.
Facendo un esempio se abbiamo pagato regolarmente le quote fino al 2012, ma dal 2013 al 2016 non abbiamo effettuato i versamenti, nel 2015
siamo incorsi nella sospensione (per cui nel 2015 e nel 2016 non abbiamo potuto esercitare la professione), nel 2017 possiamo tornare ad esercitare
solo versando tutte le quote insolute (più eventuali more) relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e la quota dell'anno in corso, ossia
il 2017.
È importante sottolineare che la risposta descritta deve essere intesa come "indicativa" ma non come verità assoluta. Possono, ad
esempio, esserci delle ulteriori specifiche o variazioni tra un ordine e l'altro; si consideri anche che le leggi e gli ordinamenti variano nel
tempo: si consiglia quindi di rivolgersi sempre al proprio ordine per verificare la propria situazione.
Riferimenti
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Legge 18 febbraio 1989, n. 56: "Ordinamento della professione di psicologo"
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