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Uno Psicologo può cancellarsi dall'Albo e riscriversi più avanti?

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Uno Psicologo può cancellarsi dall'Albo e riscriversi più avanti?

L'articolo "Uno Psicologo può cancellarsi dall'Albo e riscriversi più avanti?", parla di:

  • La Legge Ossicini
  • Modalità di cancellazione
  • Riprendere l'attività
Psico-Pratika:
Numero 141 Anno 2017

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A domanda HT Risponde: 'Uno Psicologo può cancellarsi dall'Albo e riscriversi più avanti?'

A cura di: Redazione
A domanda HT Risponde: 'Uno Psicologo può cancellarsi dall'Albo e riscriversi più avanti?'
Uno Psicologo può cancellarsi dall'Albo e riscriversi più avanti?
Domanda pervenuta in redazione il 10 Ottobre 2017 alle 11:27
In breve la risposta è "Sì", ma vediamo come funziona.


Stando all'articolo 11 della "Legge Ossicini" - Legge n.56 del 18 Febbraio 1989 "Ordinamento della professione di Psicologo" - la cancellazione dall'Albo può avvenire in 3 casi differenti:

  1. se vi è rinuncia da parte dello stesso iscritto;
  2. se la libera professione viene esercitata in situazioni di incompatibilità;
  3. se viene a mancare uno dei requisiti obbligatori per l'iscrizione (per esempio, si subisce una condanna penale per reati che comportano l'interdizione dalla professione).
Dunque, per rispondere al primo punto della sua domanda, sì: un professionista che per motivi personali decide di lasciare l'attività di Psicologo, può far richiesta di cancellazione dall'Albo.
Dal punto di vista pratico, lo Psicologo che intende cancellarsi deve compilare e consegnare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza un'apposita domanda. L'Ordine avrà poi 60 giorni dal ricevimento di questo modulo per decretare la cancellazione e 20 giorni dalla data della delibera per informare l'interessato.

In un secondo momento, se il professionista decide di riprendere ad esercitare, ha la possibilità di iscriversi nuovamente all'Albo. In questo caso, però, si tratterà di una vera e propria iscrizione "ex novo"; di conseguenza, non sarà possibile recuperare né il vecchio numero d'iscrizione, né l'anzianità maturata prima della cancellazione.

Le informazioni sull'iter burocratico da seguire per queste procedure e/o gli appositi moduli da compilare per la richiesta di cancellazione sono normalmente pubblicate sui portali degli Ordini regionali e provinciali.
Fonte
  • "LEGGE 18 febbraio 1989, n. 56. Ordinamento della professione di psicologo", GU Serie Generale n.46 del 24-02-1989, pubblicato su Gazzettaufficiale.it
    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/02/24/089G0090/sg
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Commenti: 1
1 tizianasantoni alle ore 22:16 del 26/02/2021

 In questo anno di pandemia e di crisi economica sono stata costretta alla cancellazione, in quanto sapevo di non poter sostenere l'onere della quota annuale 2021 di iscritta. Mi sembra corretto che la nuova iscrizione comporti un nuovo numero, ma sarebbe anche corretto  almeno poter dimostrare che per tanti anni si è stati iscritti avendo versato regolarmente la quota. Nel mio caso 14anni. Per fare un esempio concreto: se si lascia un lavoro,  e in seguito si trova  un'altra occupazione, ai fini pensionistici i contributi versati non si perdono, e con essi anche l'esperienza maturata. Si potrebbe auspicare l'applicazione dello stesso principio per il caso di una nuova iscrizione all'albo professionale.

Vi ringrazio in ogni caso per l'attenzione

Tiziana Santoni

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