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Pedagogista può formare operatori al trattamento educativo?

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Pedagogista può formare operatori al trattamento educativo?

L'articolo "Pedagogista può formare operatori al trattamento educativo?", parla di:

  • Formazione e utilizzo di tecniche di analisi della storia personale
  • È un abuso della professione di Psicologo?
  • Applicazione dell'Art. 21 del codice deontologico
Psico-Pratika:
Numero 109 Anno 2014

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A domanda HT Risponde: 'Pedagogista può formare operatori al trattamento educativo?'

A cura di: Redazione
Premetto che non sto parlando di utenti psicopatologici.
Se un pedagogista formasse operatori non Psicologi al 'trattamento' (aggiungerei, 'educativo' e in 'struttura dedicata') di una determinata categoria disagiata, insegnando loro tecniche di analisi della storia personale e fornisse anche strumenti per intervenire sugli atteggiamenti e l'identità dell'utente, modificandola, in modo da favorire ampliamenti della consapevolezza in quella particolare area di debolezza che ne definisce lo status di disagiato, così da limitare i danni in futuro:
staremmo parlando di abuso della professione di Psicologo e di violazione dell'ART. 21?

- Domanda pervenuta in redazione il 12 Giugno 2014 alle 14:32 -
La domanda che pone è molto ricca e si presta a molteplici interpretazioni e altrettante risposte.
Gli aspetti che della stessa identifichiamo principalmente sono due:
  1. chi deve attenersi a quanto prescritto dall'articolo 21 (dando per scontato che ci si riferisca al codice deontologico degli Psicologi);
  2. un operatore non Psicologo, commette abuso di professione, se impiega tecniche di analisi storia personale ed interviene in qualche modo sugli atteggiamenti e sull'identità?
1) Articolo 21 del codice deontologico degli Psicologi.
(in breve, uso di strumenti e insegnamento di tecniche), per capire "il raggio di azione" dello stesso, quindi chi è tenuto a rispettarlo, dobbiamo prima richiamare quanto sancito dall'articolo 1 del medesimo codice ovvero "Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli Psicologi. Lo Psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare(...)".
Ossia, gli articoli del codice devono essere conosciuti e rispettati dagli Psicologi. Per cui nessun'altra categoria/operatore professionale è tenuta al rispetto di questo codice.
Quindi un pedagogista non è vincolato da questo né da nessuno degli altri articoli del codice deontologico degli Psicologi.

Inoltre va ricordato che sulla base di quanto previsto dall'Art. 33 della Costituzione Italiana l'insegnamento è libero. Chiunque può insegnare qualunque cosa, ne consegue che un pedagogista (ma anche un avvocato, un medico, un fiorista, etc) può insegnare ciò che vuole a chiunque.

Nello stesso articolo si fa riferimento all'abilitazione all'esercizio professionale che si consegue previo superamento esame di stato appositamente istituito.

2) Un operatore non Psicologo, commette abuso di professione, se impiega tecniche di analisi storia personale ed interviene in qualche modo sugli atteggiamenti e sull'identità?
Su questo non è possibile rispondere in maniera lineare, anche perché la domanda su questo punto è un po' fumosa.
Nel senso che, fermo restando che l'insegnamento (trasmissione del sapere e anche del saper fare) è libero, non è invece libero l'esercizio di una professione (ossia il "poter" fare) legalmente istituita e riconosciuta.
Ad esempio la professione dello Psicologo è stata istituita con la legge 56 del 18 Febbraio 1989.
I primi articoli di questa legge definiscono l'attività professionale dello Psicologo (cosa fa) - art. 1 - e i requisiti per l'esercizio della stessa (chi può farlo, chi è lo Psicologo) - art. 2 -.

L'articolo 1 sancisce che "La professione di Psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico (...)".
Quello che fa l'ipotetico operatore (indipendentemente che sia formato da un pedagogista, un avvocato, uno Psicologo) ricade in tale ambito?
È possibile definirlo, riconoscerlo, circoscriverlo?

In riferimento a ciò (ambito psicologico), e ancor di più agli atti tipici "riservati" e definenti la professione di Psicologo la complessità si infittisce.
Possiamo solo accennare in questa sede che la legge 56/1989, al pari di tutte le leggi, è suscettibile di interpretazioni.
Si è tentato di connotare maggiormente la specificità dell'intervento e degli strumenti psicologici con la revisione (avvenuta nel 2013 con referendum) dell'articolo 21 del Codice Deontologico degli Psicologi.

L'Ordine Nazionale degli Psicologi ha lavorato per inquadrare ancora meglio quelli che sono gli atti tipici che connotano la professionalità (e la competenza) dello Psicologo.
La precedente consiliatura ha istituito al suo interno un Gruppo di Lavoro dedicato all'individuazione e definizione di tali atti. Il lavoro di questo gruppo è poi è esitato nella redazione di un documento - datato novembre 2012 - pubblicato sul sito dell'ordine nazionale ("Parere sulla Prevenzione/Promozione in ambito psicologico" redatto dal Gruppo di Lavoro "Atti Tipici" del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi).

Tornando alla domanda sull'abuso della professione, per potervi rispondere in maniera "lineare", andrebbero chiariti i concetti di "trattamento educativo", "struttura dedicata", "disagio", "tecniche di analisi storia personale" e "strumenti di intervento sugli atteggiamenti e identità" così come riportati ora non connotano strettamente l'intervento psicologico.
Tenteremo comunque proponendo un esempio: pensiamo a quanto accade a scuola (che per estensione possiamo considerarla "struttura dedicata al trattamento educativo"), l'insegnante o il pedagogista (figura spesso presente) - quindi operatori non Psicologi - raccolgono la storia personale degli alunni per poter "intervenire" sull'atteggiamento degli stessi, verso lo studio e la scuola, e sull'identità, concetto amplissimo che comprende il sentimento di sé inclusa l'autostima, su cui anche il rapporto scuola-insegnate incide.

Provando a scendere nel concreto, un insegnante può raccogliere informazioni sulla storia di un alunno che sa provenire da una famiglia disagiata (di quale tipo di disagio parliamo? Economico? Sociale?) allo scopo di conoscere meglio il bambino e il suo ambiente (a casa è seguito nei compiti? O si deve arrangiare? Ha i mezzi per comprare quanto gli serve per studiare? Ha fratelli? Nel suo ambiente familiare ci sono precedenti di abbandono/difficoltà scolastiche?) al fine di impostare un piano di insegnamento mirato sulle specifiche esigenze e caratteristiche del bambino affinché lo studio e l'apprendimento possano procedere al meglio e rappresentare un'opportunità concreta per il bambino nel presente e in futuro (evitando così, ad esempio, che si strutturi una carriere fallimentare con conseguenti ripercussioni a livello di identità, atteggiamenti e comportamenti...).
Ragionando in questi termini, l'operatore sta qui commettendo abusivo esercizio di professione?
O quanto compie rientra nelle proprie competenze?
Pur non essendo giuristi, così come esposti i "fatti", riteniamo che l'esempio ricada nella seconda opzione.


Concludendo, non è possibile in questa sede "stabilire" tout court se il caso ipotetico si configuri come esercizio abusivo della professione di Psicologo, poiché è piuttosto vago.
Detto ciò, sottolineiamo il fatto che andrebbe "verificato" nello specifico cosa viene fatto e con quale obiettivo.
Tornando all'esempio di prima, è certamente utile e importante che l'insegnante/pedagogista possegga conoscenze anche approfondite di Psicologia dell'età evolutiva, ma solo per svolgere al meglio il proprio ruolo di "educatore"; ben diverso sarebbe invece se tali conoscenze fossero impiegate dal medesimo per formulare una diagnosi psicologica "atto" di competenza e legalmente attribuito alla figura dello Psicologo.


Codice deontologico degli Psicologi italiani:
  • Art. 1: Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli Psicologi.
    Lo Psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l'ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare.
    Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
  • Art. 21: L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di Psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.
    Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello Psicologo.
    Sono specifici della professione di Psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
    È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in Psicologia e ai tirocinanti.
    È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche.

La Costituzione della Repubblica Italiana
  • Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini; Titolo II - Rapporti etico-sociali
    Art. 33: L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
    La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Legge 18.02.1989, n.56: Ordinamento della professione di Psicologo
  • Art. 1: Definizione della professione di Psicologo.
    1. La professione di Psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
  • Art. 2. Requisiti per l'esercizio dell'attività di Psicologo.
    1. Per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale.
    2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in Psicologia che siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP)
  • Parere sulla Prevenzione/Promozione in ambito psicologico
    Documento redatto dal Gruppo di Lavoro "Atti Tipici"
    http://www.psy.it/allegati/promozione-e-prevenzione.pdf
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