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Psicologi: sostegno al reddito per emergenza Covid-19

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Psicologi: sostegno al reddito per emergenza Covid-19
Italia. Il "Decreto Rilancio" prevede agevolazioni anche per i professionisti della salute mentale

L'articolo "Psicologi: sostegno al reddito per emergenza Covid-19" parla di:
  • Indennità da Cassa di Previdenza
  • Contributi per sanificazione e dispositivi di protezione
  • Proroga dei versamenti
Psico-Pratika:
Numero 167 Anno 2020

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A cura di: Redazione - Pubblicato il 07 Giugno 2020

Psicologi: sostegno al reddito per emergenza Covid-19
Italia. Il "Decreto Rilancio" prevede agevolazioni anche per i professionisti della salute mentale

Italia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio 2020 il "Decreto Rilancio"*, provvedimento economico pensato per contrastare la crisi provocata da diffusione del Coronavirus e restrizioni adottate in Italia per contenerla.
Il Decreto contiene una serie di bonus, indicazioni, misure a sostegno del reddito destinate a imprese italiane, liberi professionisti, famiglie e singoli individui. Alcune norme coinvolgono direttamente chi svolge attività libero-professionale e, di conseguenza, riguardano anche gli psicologi.
Vediamo quindi quali articoli offrono un sostegno ai professionisti della salute mentale, precisando che il testo potrebbe subire modifiche nella successiva fase di conversione in legge.

Agevolazioni per il canone di locazione

Il primo contributo offerto dal Decreto riguarda i canoni di locazione.
Secondo l'articolo 38*, chi svolge attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi che non superano i 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ha diritto ad un credito di imposta pari al 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo e destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività.
L'ammontare del credito dipende dall'importo versato a Marzo, Aprile e Maggio 2020 e viene erogato ad una condizione: il locatario - per es. psicologo con studio in affitto - deve aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (per es. il 50% in meno a Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019).
Esistono criteri obbligatori anche per il tipo di immobile: non deve essere ad uso abitativo o classificato nelle categorie catastali che vanno da A1 ad A9 (abitazione civile, popolare, signorile, rurale, palazzo storico, villa, ecc.), mentre può appartenere alla categoria A10 (ufficio o studio privato) o comunque diversa da quelle ad uso abitativo.

Indennità da Cassa di Previdenza

L'articolo 78* riconosce per i mesi di Aprile e Maggio 2020 - come è accaduto per Marzo - una indennità di sostegno al reddito ai professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria. Nel nostro caso, quindi, riguarda gli psicologi iscritti all'Enpap.
Per ottenerla sono necessarie due condizioni:

  • il professionista non deve avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • il professionista non deve essere titolare di una pensione.

Come sottolinea il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in un articolo comparso sul suo sito web, l'erogazione di questa indennità è comunque subordinata all'emanazione di decreti da parte del Ministro del Lavoro e dell'Economia, che deve avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Aiuti economici per la sanificazione e i dispositivi di protezione

Grazie all'articolo 125* i professionisti hanno diritto ad un ulteriore credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione anti Covid-19. Tale credito spetta fino a massimo 60.000 euro per ogni beneficiario e massimo 200 milioni di euro complessivi per il 2020.
Le spese che possono esser coperte con questo contributo sono quelle sostenute per:

  • sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro;
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine, guanti, occhiali, visiere, calzari, tute di protezione;
  • acquisto di dispositivi particolari come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
  • acquisto di disinfettanti e detergenti;
  • acquisto di strumenti che possano garantire il mantenimento della distanza di sicurezza, come pannelli di protezione e barriere, nonché copertura delle spese d'installazione.
Proroga dei versamenti sospesi

Il recente Decreto Legge n. 23 dell'8 Aprile 20201 ha sospeso per i professionisti il versamento di alcuni tributi nei mesi di Aprile e Maggio 2020, come per esempio le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e l'Iva.
Ha anche stabilito che tali versamenti vengano effettuati entro il 30 Giugno 2020 in un'unica soluzione oppure siano suddivisi in 5 rate mensili (partendo sempre dal 30 Giugno), senza prevedere alcuna sanzione o richiesta di interessi per questo.
L'articolo 126* del Decreto Rilancio proroga ulteriormente i termini: i versamenti potranno, infatti, essere effettuati entro il 16 Settembre 2020, sempre in un'unica soluzione o in 4 rate mensili e sempre senza sanzioni o interessi.

Note
  1. Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020
    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/08/20G00043/s
Fonte
  • Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato su Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19-05-2020, Suppl. Ordinario n. 21
    www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
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