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Decreto Pillon e affido condiviso: il CNOP si rivolge alla Commissione Giustizia Italia. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha presentato un documento in cui illustra le criticità del disegno di legge sull'affido condiviso
L'articolo " Decreto Pillon e affido condiviso: il CNOP si rivolge alla Commissione Giustizia" parla di:
- Il documento presentato dal CNOP
- Analisi critica delle principali figure previste dal ddl
- Mediazione obbligatoria e bi-genitorialità perfetta
A cura di: Redazione - Pubblicato il 04 Marzo 2019 Decreto Pillon e affido condiviso: il CNOP si rivolge alla Commissione Giustizia Italia. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha presentato un documento in cui illustra le criticità del disegno di legge sull'affido condiviso
Italia. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) ha presentato alla Commissione Giustizia del Senato lo scorso 7
Febbraio 2019 un documento incentrato sul "Decreto
Pillon"*.
Tale documento*
ha come scopo principale quello di mettere in evidenza le criticità del disegno di legge, mostrando le conseguenze negative di una sua
eventuale entrata in vigore. In un articolo online1, infatti, il CNOP sostiene che l'affido condiviso previsto dal ddl Pillon non
tuteli affatto la salute dei minori e potrebbe invece provocare ulteriori danni al loro sviluppo.
L'analisi critica contenuta nel documento punta l'attenzione soprattutto su 4 specifici argomenti: le 2 figure professionali principali coinvolte,
l'obbligo di mediazione e le norme per la bi-genitorialità2. Vediamoli nel dettaglio.
Mediatore familiare. Secondo il Consiglio dell'Ordine, la professione di mediatore familiare non viene illustrata in modo
chiaro nel decreto: se da un lato, infatti, si parla dell'istituzione di un vero e proprio albo professionale, dall'altro si fa riferimento
anche alla Legge 4/2013 dedicata alle professioni non regolamentate.
Per il CNOP è invece importante chiarire di che tipo di professione si tratta: dal momento questa figura dovrà avere una formazione
specifica*,
conoscenze approfondite in psicologia, diritto e sociologia e potrà operare anche presso consultori familiari, vi è il timore che,
nonostante il ddl non consenta ai mediatori di dar vita a consulenze psicologiche o legali, le loro attività possano comunque sovrapporsi
a quelle dello psicologo.
Coordinatore genitoriale. La figura del coordinatore genitoriale è quella che comporta ancor più rischi di
sovrapposizione, oltre a quelli per il benessere del minore.
Secondo il ddl, il coordinatore deve essere iscritto all'albo di specifiche professioni, come psichiatra, psicologo, psicoterapeuta,
neuropsichiatra ma anche avvocato, assistente sociale e mediatore familiare; poiché dovrà valutare una situazione conflittuale
e gestirla. Per il Consiglio potrebbe accadere che un'attività diagnostica come la valutazione degli effetti del conflitto venga
eseguita anche da chi non è abilitato alla tutela della salute del minore.
Mediazione familiare obbligatoria. Parere negativo anche per la mediazione in sé. Per il Consiglio, il renderla
obbligatoria comporterebbe un allungamento dei tempi procedurali e soprattutto una situazione di stress che influirebbe negativamente sulla
salute dei minori: per tutta la durata della mediazione, infatti, i genitori sarebbero costretti a restare nella stessa condizione che può
aver provocato la crisi tra loro, in quanto solo un successivo provvedimento del Giudice potrebbe autorizzarli a vivere separatamente.
Bi-genitorialità perfetta. Il CNOP sottolinea come le norme sulla doppia residenza del bambino comportino problemi
dal punto di vista amministrativo e anche uno "sdoppiamento logistico" che potrebbe incidere negativamente sul suo sviluppo.
Secondo il decreto, il minore dovrà trascorrere lo stesso tempo con ciascun genitore (non meno di 12 giorni al mese) e solo un Giudice
potrà decidere diversamente di fronte a determinate cause; non viene, però, precisato né se queste cause sono tassative,
né se il Giudice ha autonomia nell'individuare altre fonti di disagio. Il rischio che si corre in questo modo è che il bambino
sia costretto a passare del tempo con un genitore non gradito per motivi non previsti dal ddl.
Il decreto, inoltre, non prende in considerazione l'età del minore e le relative esigenze specifiche e trascura le alterazioni nel
processo di sviluppo emotivo, sociale e cognitivo provocate dal suo sdoppiamento logistico.
Il Consiglio, infine, afferma che «il luogo prevalente di vita del minore, soprattutto in età infantile, deve essere uno
ed uno solo, unico e privilegiato»: la letteratura scientifica, infatti, ha dimostrato come l'ambiente sia in grado di interferire
sul processo di sviluppo, al punto da influenzare anche la salute del bambino. A tale proposito il Consiglio suggerisce anche una bibliografia
da tener presente.
In conclusione, per il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi il problema principale del ddl Pillon è che sembra
essere interessato più alla soluzione dei conflitti tra i genitori che ad una effettiva tutela dei minori.
Note
- Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, "Ddl Pillon: il CNOP manifesta forti perplessità alla Commissione Giustizia
del Senato", pubblicato su Psy.it il 07 Febbario 2019
www.psy.it/ddl-pillon-il-cnop-manifesta-forti-perplessita-alla-giustizia-del-senato.html
- Per avere un'idea di tutte le norme previste dal decreto, si veda "Ddl Pillon e Affido condiviso: proposta di legge", articolo
pubblicato su HumanTrainer.com, 01 Ottobre 2018
www.humantrainer.com/attualita/ddl-pillon-affido-condiviso.html
Fonte
- Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, "Parere in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bi-genitorialità", Psy.it, Roma, 7 Febbraio 2019
www.psy.it/wp-content/uploads/2019/02/Documento-CNOP-Pillon_Parere-II-Commissione-Giustizia.pdf
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