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Decreto Sostegni e Psicologi: contributi a fondo perduto Italia. In vigore nuovo Decreto legislativo che fornisce sostegni di tipo economico anche ai titolari di partita Iva
L'articolo " Decreto Sostegni e Psicologi: contributi a fondo perduto" parla di:
- A chi spetta il contributo a fondo perduto
- Come viene determinato il suo ammontare
- Come e quando richiederlo
A cura di: Redazione - Pubblicato il 03 Aprile 2021 Decreto Sostegni e Psicologi: contributi a fondo perduto Italia. In vigore nuovo Decreto legislativo che fornisce sostegni di tipo economico anche ai titolari di partita Iva
Italia. Approvato dal Consiglio dei Ministri il "Decreto Sostegni", nuovo provvedimento economico attraverso il quale si intende fornire
un aiuto concreto a quanti sono in difficoltà a causa delle misure restrittive anti Covid-19. Tra i soggetti destinatari, i titolari di
partita IVA, compresi dunque i liberi professionisti psicologi.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore a partire dal 23 Marzo 2021, il DL. 41/2021 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" prevede uno stanziamento di circa 32
miliardi di euro, parte dei quali destinati interamente al sostegno alle imprese/partite IVA.
Vediamo di seguito quali risorse sono previste nello specifico per i liberi professionisti.
Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto per partite IVA
L'articolo 1 del Titolo I "Sostegno alle imprese e all'economia" prevede contributi a fondo perduto per i titolari di partita Iva che
svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario e siano residenti o stabiliti nel territorio italiano.
Costoro devono aver avuto un fatturato non superiore ai 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta precedente l'entrata in vigore del
Decreto e riduzioni di fatturato. Per la precisione, devono aver subito perdite uguali o superiori al 30% nell'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del 2020 rispetto a quello del 2019.
Coloro che hanno attivato la partita IVA dal 1 Gennaio 2019 hanno diritto al contributo anche in assenza dei suddetti requisiti.
Ne restano, invece, esclusi i soggetti che hanno un'attività cessata prima dell'entrata in vigore del decreto e quanti attivano una
partita IVA dopo la sua entrata in vigore.
L'ammontare del contributo viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di
fatturato e corrispettivi del 2020 e lo stesso ammontare del 2019 (Art. 1 comma 5). Questa percentuale va dal 20 al 60% ed è determinata
in base al fatturato del 2019, come illustrato nella seguente tabella:
Percentuale |
Ricavi e compensi 2019 |
60% |
Non superiori a 100.000 € |
50% |
Da 100.000 a 400.000 € |
40% |
Da 400.000 a 1.000.000 € |
30% |
Da 1.000.000 a 5.000.000 € |
20% |
Da 5.000.000 a 10.000.000 € |
Esempio: se ne 2019 il fatturato è stato di 40.000 euro e nel 2020 di 25.000 (perdita di 15.000 €, cioè il 37,5%),
il contributo sarà di euro 9.000 (60% di 15.000 euro).
Per chi ha attivato la partita IVA dal 1 Gennaio 2019, ai fini della media si prendono in considerazione i mesi successivi a quello di attivazione.
L'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 € per tutti. Il contributo minimo, invece, non può essere
inferiore a:
- 1.000 € per le persone fisiche;
- 2000 € per soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non è soggetto a imposizione fiscale e previdenziale e può essere anche riconosciuto sotto forma di credito
d'imposta, da utilizzare solo in compensazione attraverso il modello F24.
Le domande per ricevere il contributo possono essere inoltrate a partire dal 30 Marzo 20211, presentando un'istanza
telematica all'Agenzia delle Entrate entro e non oltre 60 giorni da questa data.
I soggetti interessati possono inoltrare la richiesta personalmente o essere sostituiti da intermediari.
L'istanza deve riportare l'indicazione del possesso dei requisiti richiesti per accedere al contributo.
Note
- Agenzia delle Entrate, "DL Sostegni, tutto pronto per i nuovi contributi a fondo perduto. Domande al via il 30 marzo", Comunicato Stampa
del 23 Marzo 2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/comunicato-stampa-del-23-marzo-2021
Fonte
- Gazzetta Ufficiale, DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici,
di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/03/22/21G00049/sg
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