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ECM, Crediti Formativi Professionali e Formazione Continua in Psicologia sono la stessa cosa?
L'articolo " ECM, Crediti Formativi Professionali e Formazione Continua in Psicologia sono la stessa cosa?", parla di:
- Cosa sono gli ECM ed obblighi
- Crediti Formativi Professionali (CFP)
- Lo Psicologo è assoggettato all'obbligo formativo?
A domanda HT Risponde: 'ECM, Crediti Formativi Professionali e Formazione Continua in Psicologia sono la stessa cosa?'
A cura di: Redazione
- Ho un dubbio, ma ECM, crediti formativi professionali e formazione continua in Psicologia sono la stessa cosa?
- Domanda pervenuta in redazione il 24 febbraio 2016 alle 10:25
- In breve si e no, ossia tutte rientrano nell'ampia categoria dell'aggiornamento professionale obbligatorio (formazione continua
e formazione permanente) - Decreto Legislativo 502/1992; Decreto Legislativo 229/1999; Decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 -
ma ciascuno ha specifiche proprie.
Proviamo a chiarire meglio.
Partendo dal sistema più datato dei tre, ovvero gli ECM (Educazione Continua in Medicina) questo è in vigore in Italia dal 2002 in
attuazione del Decreto 502/1992 - artt 16 e 16 bis - (poi integrato dal DLgs 229/1999) che ha istituito l'obbligo della formazione continua
per i professionista della sanità.
L'Italia ha istituito l'ECM, allineandosi così al sistema di aggiornamento professionale già in uso in diversi paesi del mondo, affinché
i professionisti dell'ambito medico/sanitario mantengano e amplino adeguati livelli di preparazione e competenze al fine di:
- fornire risposte sempre migliori ai bisogni dei pazienti;
- accrescere la propria qualità professionale ed esperienza;
- rispondere alle esigenze organizzative ed operative della sanità pubblica.
-
Il sistema è strutturato nell'acquisizione di X crediti (punteggi) nell'arco di un periodo di tempo prestabilito (un triennio).
Sono obbligatori per tutte le professioni sanitarie che operino nell'ambito della sanità pubblica.
Per quanto riguarda gli Psicologi l'obbligo E.C.M., al momento, riguarda solo i professionisti che a vario titolo prestino la propria
opera professionale (dipendenti, contratto collaborazioni) presso strutture del Sistema Sanitario Nazionale, o strutture sanitarie private
che siano convenzionate o accreditate dallo stesso.
In merito ai Crediti Formativi Professionali (CFP) questi sono l'equivalente del sistema ECM per le professioni regolamentate (ossia
quelle organizzate in ordini e collegi il cui esercizio sia subordinato al possesso di determinati requisiti) diverse da quelle sanitaria
(es. Ingegneri, Architetti, Commercialisti, Avvocati, ecc).
I CFP nascono a seguito del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 - che all'articolo 7 sancisce e norma l'obbligo della formazione continua -
a cui i diversi ordini professionali e i professionisti iscritti hanno dovuto aderire.
Anche i CFP, al pari degli ECM, si sostanziano nell'acquisizione di tot punteggi nell'arco di un periodo dato, e come gli ECM sono obbligatori
per i professionisti. La trasgressione di questo obbligo comporta, in entrambi i sistemi, sanzioni disciplinari.
Quindi, fino a qui abbiamo visto che gli ECM riguardano le professioni sanitarie che operano a livello del SSN, i CFP riguardano le professioni
regolamentate diverse da quelle sanitarie. Ma gli psicologi liberi professionisti - quindi appartenenti alla categoria delle professioni
regolamentate - che esercitano privatamente in quale sistema rientrano?
Fermo restando quanto previsto in tema di aggiornamento professionale all'art 5 del codice deontologico degli psicologi, arriviamo dunque
alla formazione continua in psicologia.
Anche lo psicologo è assoggettato all'obbligo formativo previsto all'articolo 7 del dpr 137/2012.
È tuttora aperta la questione se gli ECM, riservati appunto alle professioni sanitarie, debbano essere estesi anche agli psicologi che
esercitano al di fuori del SSN.
Con l'entrata in vigore del del dpr 137/2012 il CNOP, non ritenendo il sistema formativo ECM del tutto congruo con le specificità
della professione di psicologo, si è adoperato per elaborare un programma di formazione continua, ritagliato ad hoc sullo psicologo,
che rispondesse e assolvesse in maniera più specifica alle particolari esigenze formative della professione, anch'esso strutturato
nell'acquisizione di X crediti nell'arco di un triennio (Schema di regolamento sulla Formazione Continua in Psicologia).
Nel gennaio 2013 il CNOP ha completato la stesura di questo regolamento e lo ha inviato al Ministero della Salute per vaglio ed
approvazione.
A distanza di 3 anni il Ministero non ha ancora risposto in merito.
Quindi? Cosa comporta per lo psicologo questo "silenzio", in termini di assolvimento dell'obbligo formativo?
In sostanza comporta che lo psicologo (che non rientri nel sistema ECM vigente) ad oggi non ha ancora l'obbligo di accumulare crediti, visto
il vuoto normativo in merito derivante dal silenzio ministeriale, ma deve attenersi a quanto previsto dall'art 5 del codice deontologico (nota
per la formazione continua in psicologia - FCP - CNOP 2014).
Va però evidenziato un punto, ossia che ogni ordine regionale, in assenza di chiari riferimenti sia ministeriali sia da parte del CNOP,
nel recepire la normativa (dpr 137/2012) ne dà interpretazioni diverse (vedasi collegamenti sottostanti).
Riferimenti generali:
- Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 (e successive modifiche ed integrazioni): "Riordino della disciplina in materia sanitaria"
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137: "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"
- CNOP: Schema di regolamento sulla Formazione Continua in Psicologia - 2013
www.psy.it/allegati/documenti_utili/schema_di_regolamento_FCP.pdf
- CNOP: Nota per la formazione continua in psicologia (FCP) - 2014
www.psy.it/allegati/fcp-2014.pdf
- CNOP: Dal Ministero obbligo ECM per gli psicologi? Il CNOP è al lavoro per trasformarlo in opportunità - Newsletter n°4 - Maggio 2015
www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/NewslettercnopECM_1.pdf
- CNOP: Chiarimenti in merito alla formazione continua degli psicologi - comunicato del 26/05/2015
www.psy.it/allegati/comunicato-ecm.pdf
Ordini Regionali: Chiarificazioni in tema ECM/Formazione Continua:
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