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Marca da bollo e fattura dello Psicologo: quando è obbligatoria?
L'articolo " Marca da bollo e fattura dello Psicologo: quando è obbligatoria?", parla di:
- Quando va applicata la marca da bollo?
- L'importanza della data di emissione
- Assolvimento del bollo su fatture elettroniche
A domanda HT Risponde: 'Marca da bollo e fattura dello Psicologo: quando è obbligatoria?'
A cura di: Redazione
- Devo emettere la prima fattura: devo applicare la marca da bollo?
- Domanda pervenuta in redazione il 25 gennaio 2016 alle 9:35
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La marca da bollo va applicata in fattura/ricevuta relativa a prestazioni esenti iva - art 10, Dpr 633/1972 (ovvero prestazioni
sanitarie, es. valutazione psicodiagnostica; seduta sostegno psicologico) o per prestazioni erogate da professionisti in regime dei minimi
o forfettario, solo per importi superiori a € 77,47.
In tutte le fatture relative a prestazioni assoggettate ad iva (es: docenze, consulenze, supervisione), erogate da professionisti in regime
ordinario, non va applicata la marca da bollo.
La marca da bollo per le prestazioni esenti iva è pari a € 2.00.
Nelle fatture cartacee, va apposta sulla copia originale rilasciata al paziente/cliente, e deve essere annullata. Ossia il contrassegno adesivo
deve essere "segnato" o con il nostro timbro (se in possesso), o riportando sulla stessa la data di emissione della fattura, o sbarrandola ad
esempio apponendovi sopra la nostra firma.
Nella copia fattura che resta a noi (e che giriamo al nostro commercialista) va riportata la seguente dicitura "Imposta di bollo assolta
sull'originale rilasciata al cliente".
Da gennaio 2016 nella nostra copia dobbiamo riportare sotto la dicitura il numero identificativo marca da bollo apposta sulla copia
cliente. L'identificativo è riportato nell'ultima riga del contrassegno adesivo e anche sopra il codice a barre in calce alla
stessa.
La marca da bollo è da addebitare a chi riceve la fattura (cliente/paziente), ma l'obbligo di apposizione è a carico del
professionista (soggetto emittente).
Nelle fatture cartacee occorre prestare attenzione alle date.
La data di emissione della marca da bollo deve essere uguale o antecedente a quella di emissione della fattura. Laddove fosse successiva,
la fattura risulterebbe irregolare e quindi potremmo incorrere in sanzioni.
Per cui semplificando:
- Documento regolare: data fattura 30/01/2015; marca da bollo con data uguale o precedente, ad es. 15/01/2015;
- Documento irregolare: data fattura 30/01/2015; marca da bollo con data successiva, ad es. 31/01/2015.
La marca da bollo è acquistabile presso i tabaccai che emettano valori bollati.
Per le fatture elettroniche è assolvibile online, tramite versamento cumulativo (ossia relativo a tutte le fatture emesse nell'anno)
con modello F24. Il versamento va effettuato entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'anno contabile, ovvero entro massimo il 30 aprile
dell'anno successivo.
Ossia l'assolvimento del bollo relativo alle fatture emesse nel 2015 va effettuato entro il 30 aprile 2016.
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