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Psicologo: posso esercitare all'interno della mia abitazione?
L'articolo " Psicologo: posso esercitare all'interno della mia abitazione?", parla di:
- La posizione dell'ordine degli Psicologi
- Se l'immobile è di proprietà
- Se si è in affitto
A domanda HT Risponde: 'Psicologo: posso esercitare all'interno della mia abitazione?'
A cura di: Redazione
- Psicologo: posso esercitare all'interno della mia abitazione?
- Domanda pervenuta in redazione il 16 Maggio 2014 alle 7:56 -
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In linea di massima sì, la materia è però complessa e quindi forniremo qui alcune indicazioni di massima, senza pretesa
di esaustività, ma che potranno essere utili per cominciare ad orientarsi nell'intricata matassa burocratica.
Prima di cominciare ci preme evidenziare che l'iter può essere sì complesso ma non impossibile, sia chiaro, per cui non
scoraggiatevi!
Quanto di seguito riportato ha puro valore esemplificativo, ricordiamo che ogni regione nonché le province autonome (esempio Trento e
Bolzano), pur rifacendosi a leggi nazionali, hanno la possibilità di emanare regolamenti propri. Per cui fermi restando quelli nazionali,
da regione e regione possono registrarsi variazioni nell'applicazione e interpretazione degli stessi, oppure vi sono leggi regionali che
disciplinano in maniera diversa una stessa materia.
Invitiamo quindi ogni collega interessato a esercitare la professione presso la propria abitazione, affinché possa avere indicazioni
ritagliate ad hoc sulla propria situazione, a contattare tecnici e/o enti competenti in materia (geometra, architetto, locatore, amministratore
condominiale, ufficio tecnico del comune/provincia, uffici sanitari) della propria città/comune di residenza e quindi di esercizio.
Qui forniremo indicazioni di massima da più prospettive:
- Ordine Psicologi;
- normative e regolamenti nazionali/regionali-provinciali (urbanistica e igiene-sanità);
- contratti di acquisto/locazione e regolamenti condominiali.
Per quanto riguarda l'Ordine, lo stesso non pone vincoli particolari, pertanto l'iscritto può svolgere la professione all'interno
della propria abitazione. L'indicazione che gli ordini regionali forniscono in genere è quella di contattare il comune di residenza e gli
uffici competenti in materia.
Alcuni ordini hanno richiesto pareri di esperti (ingegnere, architetto) sulla questione, le cui relazioni sono poi state pubblicate sui siti
istituzionali (vedi ordine Toscana e Emilia Romagna); altri hanno fornito indicazioni, anche piuttosto dettagliate, in merito alla prassi
organizzativa e amministrativa per l'avvio professionale con riferimento alla "logistica" (vedi ordine del Lazio - in particolare -, ordine
provincia di Bolzano).
Le complessità si situano a livello locale - quindi regolamenti urbanistici e sanitari – e contrattuale/condominiale.
In caso di appartamento o casa di proprietà la possibilità di poter adibire parte dello stesso a studio professionale
è in funzione del codice catastale (ossia il codice che identifica la destinazione d'uso e il tipo di immobile e la rendita dello stesso).
Per cui occorre verificare se in base al codice catastale è possibile adibire parte della propria abitazione come studio professionale
o comunque se occorre fare richiesta di modifica presso l'ufficio del catasto.
In caso invece si tratti di struttura in affitto la possibilità di esercitare la libera professione è vincolata, oltre che
dal codice catastale dell'immobile, dal tipo di contratto; inoltre se il locale è in un condominio, l'esercizio è subordinato anche
al regolamento condominiale.
Ossia, in caso di affitto di un appartamento indipendente occorre verificare se nel contratto di sottoscrizione (o sincerarsi al momento della
stipula) che nello stesso sia espressamente indicato che l'immobile/appartamento è destinato a fini abitativi e parzialmente anche a uso
ufficio (contratto di locazione uso promiscuo).
Se l'appartamento si trova in un condominio oltre al contratto di locazione occorre verificare quali sono le indicazioni in materia – uso
ufficio/studio professionale - riportate nel regolamento condominiale (sia quello assemblare sia quello contrattuale).
Infine occorre verificare presso l'ufficio di igiene (o ufficio competente dell'azienda sanitaria locale) se il locale deve rispondere a
requisti igienico sanitari particolari o meno (esempio bagno indipendente per i pazienti, piuttosto che la presenza di una stanza di disimpegno
che divida la zona destinata all'abitazione da quella destinata allo studio, ecc.).
In conclusione, è possibile quindi esercitare la professione all'interno della propria abitazione sincerandosi presso le istituzioni
territoriali competenti rispetto a quali sono i riferimenti – normativi/logistici/contrattuali - a cui rifarsi e quale sia la prassi da seguire
per poter dare avvio all'esercizio professionale.
Note
- Ordine Psicologi Toscana: parere in forma scritta "Attività professionale in abitazione privata" richiesto nel 2012
dall'ordine al Dott. Arch. Angelo Maria Salamone, e pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Informazioni generali per l'attività
professionale.
www.ordinepsicologitoscana.it/Esercizio_della_Professione/Aree_professionali_e_informazioni_generali/Informazioni_generali_per_l%27attivita_professionale.html
- Ordine Psicologi Emilia Romagna: articolo "È possibile esercitare la libero professione di Psicologo all'interno della
propria abitazione?" a cura del dott. Filippo Fabbrica pubblicato sul bollettino dell'ordine - Bollettino 2-2008.
www.ordpsicologier.it/home.php?Lang=it&Item=bol_2-2008
- Ordine Psicologi Lazio: "Costituzione di uno studio professionale individuale" pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
Vademecum per l'organizzazione amministrativa della professione.
www.ordinepsicologilazio.it/esercitare/strumenti_psicologo/vademecum_libera_professione/pagina21.html
- Ordine Psicologi Bolzano: "Inizio attività come libero professionista" pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
Psicologo libero professionista.
www.psibz.org/index.php?id=89&L=2
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