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Pubblicità e targa: lo Psicologo deve richiedere autorizzazione all'Ordine?
L'articolo " Pubblicità e targa: lo Psicologo deve richiedere autorizzazione all'Ordine?", parla di:
- Legge n. 248/2006 (cosiddetta "Bersani-Visco")
- Pubblicità e Codice Deontologico
- Ordine degli Psicologi: consiglio nazionale e regionale
A domanda HT Risponde: 'Pubblicità e targa: lo Psicologo deve richiedere autorizzazione all'Ordine?'
A cura di: Redazione
- Lo Psicologo per farsi pubblicità deve richiedere autorizzazione all'Ordine?
E per l'affissione delle targhe va richiesta autorizzazione?
- Domanda pervenuta in redazione il 28 febbraio 2013 alle 12:38 -
-
Con l'entrata in vigore della Legge n. 248/2006 (cosiddetta "Bersani-Visco") la "pubblicità informativa professionale" è
stata liberalizzata purché il messaggio pubblicitario rispetti i criteri di trasparenza e veridicità.
Nel caso degli Psicologi il testo pubblicitario deve inoltre essere conforme a quanto indicato agli artt. 8, 39 e 40 del Codice
Deontologico.
Con tale legge viene quindi a decadere l'obbligo per il professionista di richiedere il nulla osta per la pubblicità al proprio Ordine
Regionale.
Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, in ottemperanza alla legge su citata, in data 25/05/2007 ha approvato una linea guida in tema di
pubblicità professionale (Atto di indirizzo in tema di pubblicità) nel quale vengono riportate indicazioni in merito a
specifiche caratteristiche del messaggio pubblicitario - a cui gli Psicologi e i Dottori in Scienze e Tecniche Psicologiche devono attenersi
- riferite a:
- forma (targhe, elenchi telefonici, elenchi generali di categoria, giornali, quotidiani e periodici di informazione, Web);
- contenuti (generalità del professionista, titoli di studio e professionali, settori di competenza, aree e attività
professionali, setting e indirizzo teorico);
- modalità di diffusione (regionale, extra-regionale, cartacea, web).
-
Nello stesso atto viene inoltre indicato il ruolo dell'Ordine Regionale in merito alla verifica del rispetto dei criteri di trasparenza,
veridicità e conformità della pubblicità informativa effettuata dai propri iscritti (sezione A e B).
In sintesi l'iscritto può farsi pubblicità senza richiedere preventiva autorizzazione all'Ordine.
Nell'atto di indirizzo viene però riportato che "l'informazione pubblicitaria è consentita ai professionisti previa
dichiarazione autocertificata, indirizzata al Consiglio Territoriale dell'Ordine di appartenenza. Tale autocertificazione deve contenere la
dichiarazione di conformità del messaggio pubblicitario, alle norme deontologiche ed all'atto di indirizzo in tema di pubblicità.
L'autocertificazione deve essere corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio incluso
nell'inserzione nonché del contesto nel quale verrà diffusa" (comma 3, articolo 3).
L'Ordine gestisce tali dichiarazioni in accordo con la regola del "silenzio assenso", ossia se entro 90 giorni dalla ricezione
dell'autocertificazione l'Ordine non contatta il proprio iscritto significa che il messaggio pubblicitario è corretto e conforme.
Tutti gli Ordini Regionali si sono allineati a tale atto di indirizzo, ciascuno però con modalità proprie.
Ad esempio, alcuni lasciano ampio margine di autonomia ai propri iscritti, "responsabilizzandoli" sia verso i cittadini sia verso la categoria
professionale, per cui non sono tenuti ad inviare preventiva dichiarazione autocertificata. Gli iscritti devono però attenersi al
regolamento pubblicità scaricabile dal sito istituzionale e sono invitati a contattare l'Ordine, per un confronto preventivo, qualora
sussistano dubbi sulla correttezza del proprio messaggio pubblicitario (es. Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, etc..).
Altri invece invitano i propri iscritti a trasmettere al Consiglio dell'Ordine in via preventiva (prima della sua divulgazione) domanda di
pubblicità con il testo integrale della stessa in accordo con le modalità riportate sul sito dell'Ordine (ad esempio Veneto,
Liguria).
In quanto alla affissione di targhe occorre prima informarsi presso l'autorità amministrativa competente del comune in cui si
esercita la professione. Laddove questa sia subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Sindaco, occorre rivolgersi al
proprio Ordine di appartenenza il quale, previo nulla osta, dovrà trasmettere la domanda al Sindaco competente, entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda. (comma 2, articolo 3 - Atto di indirizzo in tema di pubblicità).
Note
- Le informazioni presenti in questo articolo sono da prendersi come indicative, sarà cura di ognuno verificarle e assumersi ogni
responsabilità in merito ai propri comportamenti.
- Le delibere degli ordini, la normativa di riferimento ed ogni procedura può essere modificata dagli enti responsabili (Ordini degli
Psicologi; Stato italiano; ecc.) in qualsiasi momento.
Riferimenti normativi
- Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- Codice Deontologico degli Psicologi, art. 8, 39, 40;
- Legge 56/1989.
Linee Guida CNOP
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