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Non Psicologi e valutazione rischio stress lavoro correlato
L'articolo " Non Psicologi e valutazione rischio stress lavoro correlato", parla di:
- Riferimenti legislativi
- Iter del processo valutativo nella V-SLC
- Limiti e competenze professionali
A domanda HT Risponde: 'Non Psicologi e valutazione rischio stress lavoro correlato'
A cura di: Redazione
- Se non si è Psicologi, ci si può proporre alle aziende per la valutazione rischio stress lavoro correlato?
- Domanda pervenuta in redazione il 8 ottobre 2012 alle 17:21 -
- In sintesi la risposta è dipende.
Ossia, al momento vi è un vuoto legislativo rispetto all'inquadramento di uno specifico profilo professionale ad hoc, quindi di una
figura esperta in materia, che possa occuparsi di questo tipo di attività (D. Lgs. 81/08 e successiva modifica e integrazione D. Lgs
106/09).
Nel novembre 2010 la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato il documento riportante "Indicazioni
per la valutazione del rischio da stress lavoro", successivamente diffuso dal Ministero del lavoro, nel quale sono riportate le indicazioni
metodologiche riferite all'iter a cui il Datore di Lavoro deve rifarsi per procedere alla valutazione, obbligatoria, dei rischi stress lavoro
correlato nella sua azienda.
Questo documento suddivide il processo valutativo in due fasi:
- preliminare (necessaria) in cui vengono presi in considerazione gli elementi oggettivi e verificabili di rischio stress, quali:
- Eventi sentinella (assenza per malattia, percentuali infortuni, etc...);
- Fattori di contenuto (carichi di lavoro, turnazione, logistica e attrezzature lavorative, etc...);
- Fattori di contesto (comunicazione Datore Lavoro e lavoratori, adeguatezza ruolo-mansioni, etc...).
- di approfondimento (eventuale) che valuta gli elementi soggettivi (viene vagliata la percezione dei lavoratori sugli elementi
che potenzialmente possono portare ad un rischio stress). Tale fase è da attuarsi solo se il rischio stress emerso in fase preliminare
si attesta a livello medio o alto.
Gli strumenti impiegati in questa fase sono diversi:
- questionari;
- focus group;
- interviste semi-strutturate.
Salvo l'impiego di test psicologici propriamente detti (il cui utilizzo è per legge riservato agli Psicologi), gli strumenti sopra
indicati sono trasversali a più professionalità quindi il loro impiego, fermo restando l'approfondita conoscenza degli
stessi, non è vincolato al possesso di specifici requisiti di legge.
Inoltre il professionista non psicologo deve fare attenzione a non ricadere nell'abuso di professione: effettuare ad esempio una diagnosi
psicologica, la strutturazione di un quadro di personalità, etc. sono valutazioni di competenza esclusiva dello Psicologo.
Soprattutto nei casi di un rischio stress particolarmente elevato, una valutazione più esaustiva della situazione può in alcune
situazioni particolari essere utile, ma altrettanto può essere effettuata solo dallo Psicologo.
Per cui chiunque abbia conoscenze e competenze spendibili a livello aziendale (organizzazione, gestione personale, comunicazione, gestione
conflitti, etc...), può proporsi come consulente per la valutazione del rischio stress lavoro correlato, purché non impieghi
strumenti il cui uso è riservato allo Psicologo.
È doveroso sottolineare che la valutazione non riguarda il singolo lavoratore, ma l'ambiente lavorativo, per cui oggetto della stessa
non sono le eventuali condizioni personologiche o psicopatologiche dei singoli soggetti, ma la probabilità che possano esistere rischi
per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro per fattori strettamente connessi all'organizzazione/gestione dello stesso.
Dal punto di vista della Psicologia le competenze sopra accennate rientrano nel bagaglio formativo dello Psicologo del Lavoro e delle
Organizzazioni, per cui diversi Ordini si sono mossi per promuovere presso le aziende questa figura professionale come tra quelle
maggiormente qualificate ai fini della valutazione qui in oggetto.
Riepilogando:
La valutazione dei rischi stress lavoro correlati (V-SLC) può, al momento, essere effettuata da chiunque abbia almeno un minimo
di competenze aziendali, gruppali, gestionali. Quindi anche un laureato in Psicologia non iscritto all'Ordine può condurre tale tipo
di valutazione.
Se però nella stessa vengono impiegati strumenti psicodiagnostici propriamente detti, occorre necessariamente essere
iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi e possedere quindi il titolo professionale di Psicologo.
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