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Disposizioni in materia di professioni non organizzate in vigore

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Disposizioni in materia di professioni non organizzate in vigore
Dal 10 febbraio è stata adottata una nuova regolamentazione per le professioni non iscritte a Ordini o Albi

L'articolo "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in vigore" parla di:
  • Disciplina per l'esercizio di attività intellettuali "senza ordine"
  • Doveri e limitazioni per singoli professionisti e associazioni
  • Quali saranno i riflessi della legge nel concreto?
Psico-Pratika:
Numero 94 Anno 2013

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A cura di: Redazione - Pubblicato il 5 marzo 2013

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in vigore
Dal 10 febbraio è stata adottata una nuova regolamentazione per le professioni non iscritte a Ordini o Albi

La Legge 14 gennaio 2013 n.4 introduce una disciplina per le attività economiche dei professionisti che erogano opere o servizi mediante lavoro intellettuale che non fanno capo a Ordini o Albi (*).
Secondo una stima del Sole 24 Ore si tratta di due o tre milioni di professionisti (*).

Il Ministero dello Sviluppo Economico, al momento, non fa riferimento esplicito ad alcuna categoria professionale, ma annuncia che prossimamente - sul sito web del Ministero - saranno pubblicati gli elenchi dei professionisti e delle associazioni professionali che dichiareranno di possedere i requisiti previsti dalla legge, puntualizzando che avranno una valenza informativa e «non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero» (*).

Intento dichiarato della legge è tutelare il consumatore, promuovere la trasparenza delle relazioni commerciali e delle informazioni relative a professionisti o associazioni che li erogano.

La legge afferma esplicitamente che il singolo potrà esercitare la professione senza l'obbligo di aderire a un'associazione. I Professionisti quindi potranno scegliere se esercitare autonomamente, costituirsi in associazione o affiliarsi a una esistente.

Dovranno citare gli estremi del decreto in tutti i rapporti scritti con i clienti (*).
In nessun caso potranno erogare servizi riservati per legge a specifiche categorie iscritte agli Ordini (*), mentre alle Associazioni sarà vietato l'utilizzo di denominazioni professionali proprie dei professionisti iscritti agli Ordini.

Le Associazioni – esistenti e costituende – dovranno attenersi ad alcuni standard.
La legge prevede infatti che rendano pubblici statuto, cariche e regolamentazione interna, adottino un codice di condotta e l'attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore.

Annualmente dovranno pubblicare: elenco dei professionisti, requisiti richiesti e curricula degli iscritti. La legge prevede altresì che promuovano, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti.

Le Associazioni dovranno vigilare sulla loro condotta e, in caso di violazioni, stabilire sanzioni disciplinari. In caso di pratica commerciale scorretta sarà comunque possibile vietarla o farla cessare (*).

Il Professionista iscritto a una Associazione riceverà un'attestazione di qualificazione professionale, relativa a: regolare iscrizione, rispetto degli standard qualitativi dell'associazione e, se presenti, assicurazione a tutela del consumatore e marchio di qualità (*).

In attesa che il legislatore decida quali saranno le professioni interessate, c'è chi sostiene che la legge possa aprire allo Psicologo la possibilità di creare associazioni professionali specifiche, ad esempio Formatori o Selezionatori, e chi invece teme possa aprire la strada alla legalizzazione di abusi di professione.

Le Associazioni costituite intanto stanno procedendo all'adeguamento previsto dalla legge. Fra quelle aderenti al Coordinamento Libere Associazioni Professionali se ne contano 7 fra Esperti in Artiterapia e 24 fra Esperti in relazioni di aiuto, categoria prevalentemente composta da Counselor, ma anche Psicologi e Psicoterapeuti (*).

Le Associazioni di Counselor aderenti alla CNA hanno aperto un tavolo internazionale il maggio scorso – durante le letture parlamentari - per la Certificazione e normazione volontaria del Counselor e la costruzione della Norma UNI di riferimento (*).

Questa legge avrà delle influenze pratiche sulla professione di Psicologo?
Nel caso, saranno positive o negative?

Commenti: 4
1 Giovanna alle ore 01:58 del 07/03/2013

Non lo so. So che si lavorerebbe più serenamente e in numero maggiore in una situazione di libertà vera e totale, senza ordini professionali e con possibilità, se si vuole, di organizzarsi in associazioni. Anche gli utenti ne trarrebbero vantaggio avendo possibilità di scegliere tra più persone pronte a fornir loro un servizio.

2 Stella alle ore 11:31 del 12/03/2013

Si aprirà un nuovo business: quello di chi aprirà associazioni con i requisiti di legge, che non sono poi così severi, e quindi si pubblicizzerà come associazione "accreditata" e grazie a questa parolina magica ("accreditata"), potrà vendere corsi inutili che rilasceranno attestati fasulli con iscrizioni a pseudo-albi privati e privi di valore legale...ma tanto, l'effetto alone della parola "accredito-rilascio-attestato" fa sempre tanta scena e motiva a sborsare denaro in chi vuole giocare a fare lo psicologo senza sorbirsi tutto l'iter di studio e di tirocinio.

3 Giovanna alle ore 12:17 del 12/03/2013

Mi sono accorta che associazioni, albi, ordini, ecc... con i relativi attestati, diplomi, accreditamenti non danno all'utente una reale tutela e/o una garanzia di qualità. E' una grande illusione. Credo che senza queste istituzioni la situazione non peggiorerebbe.

4 vincenzo alle ore 18:03 del 13/03/2013

Non ci dobbiamo sempre nascondere dietro albi, cariche e quant'altro che sono solo da ostacolo a chi vuole dare il suo contributo professionale con tanta di certificazione universitaria per quella disciplina. Bisogna abolire l'esame di stato, mantenere un tirocinio vero e non da fotocopiatore, e l'ordine verso il quale uno puo' rivolgersi per qualsiasi problema

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