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Psicologia e legge 54/2006: separazione coniugale e genitorialità

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Psicologia e legge 54/2006: separazione coniugale e genitorialità
Il ruolo paterno prima e dopo la legge sull'affidamento condiviso

L'articolo "Psicologia e legge 54/2006: separazione coniugale e genitorialità" parla di:

  • Dalla famiglia "tradizionale" alla "famiglia affettiva"
  • Paternità e Maternità dopo la separazione: conseguenze
  • Diritto alla bigenitorialità: Gruppi di parola e altre iniziative
Psico-Pratika:
Numero 124 Anno 2016

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Articolo: 'Psicologia e legge 54/2006: separazione coniugale e genitorialità
Il ruolo paterno prima e dopo la legge sull'affidamento condiviso'

A cura di: Francesca Emili Autore HT
    INDICE: Psicologia e legge 54/2006: separazione coniugale e genitorialità
  • Introduzione
  • La famiglia e le sue trasformazioni
  • Dalla famiglia normativa alla famiglia degli affetti
  • I cambiamenti del ruolo paterno
  • La legge 54/2006 e l'affidamento condiviso
    • Dall'affido esclusivo a quello condiviso
    • Affidamento condiviso: risvolti economici
    • Legge 54/2006: stato di applicazione
    • Affidamento condiviso: alcune riflessioni
  • Ruolo paterno e dinamiche ostative
  • Sostegno ai genitori separati: stato dei servizi e alcune proposte
  • Conclusioni: la solitudine dei padri
  • Bibliografia
  • Sitografia
  • Indagini Istat
  • Normativa
Introduzione

Nel 2011 ho deciso di iscrivermi al Corso per Mediatore Familiare.
In quel periodo da qualche mese avevo iniziato a lavorare presso una Fondazione che si occupava di tutela dei minori: seguivo le valutazioni delle competenze genitoriali per il Tribunale e alcune situazioni nello Spazio Neutro.

Sempre in quel periodo, come libero professionista, seguivo genitori nelle cause di affidamento dei figli, come Consulente di Parte, e in questo ambito casualmente mi è capitato di seguire maggiormente padri che madri.

Viste le mie esperienze lavorative che più spesso mi hanno messo di fronte la figura genitoriale maschile, mi sono trovata più volte a dover spiegare il senso della nuova Legge sull'affido condiviso (L.54/2006) e mi sono imbattuta più volte di fronte al fatto che questa, a volte, nella sua applicazione finisce per penalizzare la figura maschile, soprattutto in quei casi questa sia già fragile.

La famiglia e le sue trasformazioni

La famiglia ha da sempre rappresentato i valori che caratterizzano una società.
La realtà italiana, fino agli anni '80-'90, si è distinta per una forte stabilità coniugale rispetto agli altri paesi europei. L'Italia quindi, con un forte senso della famiglia, prevede lo scioglimento del matrimonio in due fasi: prima la separazione poi il divorzio.

Aumento di separazioni e divorzi.
Fino a pochi anni fa non si parlava di grandi numeri, ma il fenomeno è decisamente in crescita: nel 2010 le separazioni sono state 88.191 e i divorzi 54.160.
Dal 1995, le separazioni sono aumentate di oltre il 68% e i divorzi sono raddoppiati (+101%). Questo in un panorama in cui i matrimoni diminuiscono (*).

Separazioni. Nel 2010 al momento della separazione gli uomini avevano in media 45 anni e le donne 42 (a testimoniare che quindi ci si separa anche dopo molti anni di matrimonio ma ci si sposa anche più tardi). In genere la separazione avviene consensualmente: nel 2010 le separazioni consensuali sono state l'85,5%, i divorzi il 72,4%.

Nuove forme familiari.
Sempre dall'Istat apprendiamo che nell'anno 2009 crescono le nuove forme familiari: sono 6 milioni 866 mila i single non vedovi, i mono genitori non vedovi, le coppie non coniugate e le famiglie ricostituite coniugate, circa il 20% della popolazione (*).

La struttura della famiglia sembra avviata a una semplificazione: aumenta il numero delle famiglie e diminuisce il numero dei suoi componenti.

Dalla famiglia normativa alla famiglia degli affetti

L'aumento del numero dei matrimoni che terminano con una separazione o con un divorzio ha prodotto cambiamenti sia demografici che delle forme familiari e quindi sociali.
In questi ultimi anni si è assistito a un progressivo passaggio dalla famiglia tradizionale etica e normativa, alla famiglia degli affetti.

La famiglia tradizionale (ieri).
La famiglia tradizionale, caratteristica della nostra società fino a qualche anno fa, era una famiglia tendenzialmente basata sulla trasmissione dei valori, orientata a trasmettere regole e principi spesso astratti. I genitori presidiavano alla crescita dei minori con la convinzione che il loro principale scopo educativo fosse quello di insegnare norme e principi, che avrebbero permesso ai figli un buon inserimento sociale.

Se ripensiamo alla lezione freudiana possiamo pensare che l'obbiettivo pedagogico fosse quello di "domare" un bambino, visto come un piccolo selvaggio dominato dagli impulsi.

La famiglia affettiva (oggi).
Attualmente invece prevale la tendenza a promuovere e favorire la circolazione degli affetti in ambito familiare. Per i genitori di oggi, nella maggior parte dei casi, non è importante trasmettere regole e principi, ma soprattutto far crescere dei figli felici; in questo quadro l'aspirazione del genitore è quella di farsi obbedire per amore e non per timore.

Nelle famiglie affettive si afferma la tendenza a cercare di tirar fuori il meglio possibile dal figlio. Non quindi un piccolo Mowgli da domare, ma un bambino che ha già in sé competenze e doti di cui l'ambiente deve favorire la crescita e lo sviluppo.
Nella famiglia affettiva si è affermata quindi la tendenza a "tirare fuori" il meglio possibile dal figlio, piuttosto che a "mettere dentro" di lui regole e principi astratti, in quella che può essere definita come una nuova "funzione ostetrica" della famiglia (P. Charmett, 2001).

Come preservare la funzione educativa?
Se da un lato queste trasformazioni hanno aperto a un maggior ascolto e attenzione al bambino e ai suoi naturali bisogni, dall'altro hanno obbligato la società, con i genitori e i professionisti, a confrontarsi sul come riuscire a preservare la funzione educativa propria del legame familiare.

Il problema che si è posto è come si può attuare un progetto educativo - e quindi di formazione - quando nella famiglia predomina un registro affettivo, dove il naturale confronto con l'esperienza del limite viene vissuta come qualcosa da evitare.

Come è possibile sostenere una funzione educativa del limite e della rinuncia quando predomina un registro affettivo per cui la quantità di dolore a scopo educativo che un genitore pensa di poter somministrare ai figli è basso?
Se la famiglia cerca di tenere continuamente basso il livello del conflitto, per paura che si interrompano i canali di comunicazione con i figli, e ha paura che l'incontro con l'esperienza naturale del dolore si trasformi in qualcosa di non sostenibile e per questo traumatico, dove esercita "atti educativi"?

Massimo Recalcati nel suo libro "Cosa resta del padre?" afferma che: «La difficoltà in cui versa ogni discorso educativo è doppia: per un verso è difficoltà ad assumere con responsabilità la differenza generazionale introducendo il potere simbolico dell'interdizione. Per un altro è difficoltà a trasmettere il desiderio da una generazione all'altra; è difficoltà nel dare testimonianza di cosa significhi desiderare».

La Legge, nel senso di legge simbolica, segnala l'esistenza di una soglia, di un limite che è impossibile valicare e che rappresenta l'elemento costitutivo dell'esperienza umana.
E questo limite di fatto apre la possibilità stessa del desiderio.

Il complesso di Telemaco, citato da Recalcati, ha a che fare con questa nuova esigenza di partecipazione politica che è, di fatto, una domanda di paternità.
Non certo rivolta a vecchie forme autoritarie, che giustamente il '68 ha decostruito.

I giovani di oggi assomigliano a Telemaco che guarda il mare e che si aspetta che qualcosa dal mare torni.
Certo, Telemaco si aspetta che dal mare tornino le vele gloriose della flotta invincibile del padre. Che dal mare, insomma, torni il padre eroe, sovrano, guerriero e carismatico.

«E invece Ulisse tornerà dal mare irriconoscibile, come un immigrato, un mendicante, un povero. Telemaco, in un primo momento, infatti, non lo riconosce. Ma è anche questa la lezione. Si può riconoscere il padre anche nel sorriso timido di un sindaco. Le nuove generazioni, insomma, sono alla ricerca non tanto di un padre eroico, quanto di un padre testimone. Di un padre cioè capace di mostrare, nella propria esperienza vissuta, la possibilità concreta di tenere saldi Legge e Desiderio».
I cambiamenti del ruolo paterno
Psicologia e legge 54/2006: separazione coniugale e genitorialità

Se non esiste più la figura autoritaria e normativa del padre forte, che guida la famiglia e supporta i figli nella loro scoperta del mondo sociale, i padri di oggi devono cercare un nuovo ruolo. Certo si riducono alcune caratteristiche tipiche della paternità tradizionale (non sono più solo i padri che sostengono economicamente la famiglia e fanno da mediatori tra lei e la società), ma se ne aggiungono di nuove.

I padri di oggi sono probabilmente più affettuosi e vicini ai figli, condividono attività e interessi con i figli, sono spesso più disponibili e meno autoritari, qualche volta rischiando di porsi a un livello paritario.

Sono sempre più coinvolti nella cura dei figli, funzione che è sempre stata prerogativa esclusivamente materna, come rileva l'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia che sottolinea come sia quasi triplicato il numero degli uomini che, dopo la Legge 53 del 2000 (*), hanno utilizzato almeno un giorno di congedo (Quilici M., "Storia della paternità", cap. Il '900 e il nuovo millennio, Fazi Editore, 2010).

La differenza tra paternità e maternità è andata quindi via via sfumando, per cui abbiamo ora un concetto di genitorialità, come abbiamo visto, in cui ciò che conta è essere buoni genitori. Il padre in questo contesto non può più contare su un'autorità indiscussa garantita socialmente, culturalmente e giuridicamente.

La relazione padre-figlio sta diventando di tipo orizzontale-amicale e come abbiamo già detto c'è un maggiore coinvolgimento nella cura dei figli.
Al posto del padre-padrone possiamo correre il rischio di trovarci di fronte a un'ipercorrezione: il "mammo". Tale dinamica sappiamo non è un modo equilibrato di evitare di cadere negli errori di cui si è fatta esperienza.

In primo piano non è più il conflitto tra le generazioni (Edipo), né l'affermazione edonista e sterile di sé (Narciso), ma una domanda inedita di padre, un'invocazione, una richiesta di testimonianza che mostri come si possa vivere con slancio e vitalità su questa terra.

La domanda di padre non è più domanda di modelli ideali, di dogmi, di eroi leggendari e invincibili, di gerarchie immodificabili, di un'autorità meramente repressiva e disciplinare, ma di atti, di scelte, di passioni capaci di testimoniare, appunto, come si possa stare in questo mondo con desiderio e, al tempo stesso, con responsabilità.

Il padre che oggi viene invocato non può più essere il padre che ha l'ultima parola sulla vita e sulla morte, sul senso del bene e del male, ma solo un padre realmente umanizzato anche se vulnerabile, che sarà pure incapace di dire qual è il senso ultimo della vita, ma sarà capace di mostrare, come dice Recalcati, attraverso la testimonianza della propria vita che la vita può avere un senso.

Questo significa un padre che non esige ad esempio che il figlio diventi ciò che le proprie aspettative narcisistiche si attendono, ma che è in grado di trasmettere alle nuove generazioni la fiducia nel futuro: la fiducia che attraverso le loro capacità potranno progettare un avvenire, da costruire passo passo con costanza e tenacia attraverso la scoperta delle loro specificità e valorizzazione delle abilità di cui sono dotati.

È questa una fiducia che significa accompagnamento e sostegno dei figli nello sviluppo del progetto individuale e nella assunzione di un atteggiamento attivo verso la vita.
Questo non significa un sostegno che si sostituisce all'altro, ma che è in grado di promuovere un'autonomia che è capace di accettare che i figli incontrino la solitudine del deserto mantenendo viva la progettualità e la proiezione nel futuro.

Cosa accade al padre al momento della separazione e i bisogni dei figli.
Diventa ora più difficile esercitare nella quotidianità un ruolo che non si differenzia chiaramente da quello materno e che in questi tempi appare di così difficile declinazione.

Dopo la separazione, nonostante l'affidamento condiviso, il ruolo paterno si impoverisce per ovvie ragioni logistiche (il bambino rimane nella casa familiare con la madre, il padre è costretto ad andarsene).

I padri oggi danno come abbiamo visto più presenza materiale, affettiva, ma poi al momento della separazione e del divorzio vengono tendenzialmente sminuiti, indicando loro la cifra mensile da versare per i figli e i giorni di visita, soprattutto se, come accade spesso, il conflitto tra i genitori resta molto alto.

La separazione, inoltre, oltre a tutti i cambiamenti nelle relazioni quotidiane e nello stile di vita, spesso comporta per il padre un senso di inferiorità e una riduzione del senso di autostima come genitore.
Spesso vedendo i figli una volta a settimana, abbandonano il ruolo di padre "tradizionale" per vestire quello di un amico, in modo da ottenere più facilmente l'affetto dei figli.

Il genitore non può certo ritornare a essere il detentore della sapienza, l'esempio perfetto da seguire, ma neanche un genitore-figlio.
A un adulto si chiede di essere una persona in grado di assumersi la responsabilità delle conseguenze dei suoi atti e delle sue parole, ma in realtà abbiamo padri in cerca dell'eterna giovinezza e i figli resteranno soli in attesa di essere rassicurati.

Se la vecchia generazione andava contro la Legge-genitore, adesso i figli non sanno più a cosa ribellarsi se il genitore non ha più un ruolo normativo.
Se il genitore non è il limite, i figli diventano insofferenti verso qualsiasi esperienza di limite, ma i figli hanno bisogno di un padre, lo aspettano, domandano che qualcosa o qualcuno faccia da padre.

Noi siamo il prodotto di tutto quello che abbiamo vissuto e di cui abbiamo fatto esperienza: meglio frequentare un padre con le sue mancanze e imperfezioni che idealizzare un padre che non c'è e negli anni attribuire a lui o alla madre la sua assenza.
Per i figli è importante appartenere alle due stirpi per poter riconoscere la loro provenienza.

L'eccesso di fedeltà al passato, alla memoria, ai genitori, rende impossibile pensare al futuro; così come, al contrario, rifiutare il passato e negare l'appartenenza alle stirpi.

Per crescere è necessario "separarsi" dalla famiglia (mentre l'odio e la rabbia impediscono la separazione, diventando un forma di legame).
Gli adulti, questi padri separati talvolta ancora alla ricerca di un tempo giovane, ricorrono alla Legge del Diritto perché non sanno esercitare la funzione simbolica della Legge, ricorrono alla Mediazione di un terzo per risolvere il conflitto.

Ma io mi chiedo: la Legge che regola il comportamento del padre non finisce per sminuire ancora di più la sua figura?

Se serve la Legge vuol dire che i genitori non sono in grado da soli di capire cosa è giusto per i loro figli. Ancora una volta l'aspetto etico della giustizia è delegato all'esterno e il padre assume sempre di più una funzione affettiva (Recalcati, 2012 e 2013).

La legge 54/2006 e l'affidamento condiviso

L'articolo 9 della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia stabilisce nel punto 3 che:
«Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo [...]».

Questo vuol dire che se entrano in conflitto i diritti di un adulto e di un bambino, dovrebbero prevalere quelli del bambino.
In Italia la Convenzione è stata ratificata nel 1991, ma è soprattutto con la Legge 54 del 2006 (*) che si è cercato di mettere questo principio in pratica.

Di fatto la questione appare più complessa. Per comprendere meglio il senso di questa legge, ciò che si proponeva e ciò che in realtà comporta la sua applicazione, vediamo brevemente da dove è partita e dove è arrivata oggi.

Dall'affido esclusivo a quello condiviso

Fino al 2006 il nostro Codice Civile prevedeva l'affidamento esclusivo, alternato o congiunto (art. 6, co. 2 della L. n. 898/1970 e art.155 c.c.).
L'affidamento esclusivo, di fatto, nel 90% dei casi riguardava le madri, mentre quello congiunto veniva applicato quando la situazione della coppia non era conflittuale e quindi il Tribunale andava a ratificare una situazione che esisteva già.

L'affidamento esclusivo ovviamente escludeva un genitore, in genere il padre, dalla partecipazione attiva alla crescita dei figli ed era quindi molto squilibrato: il genitore non affidatario poteva partecipare alla vita del figlio nella misura in cui gli veniva permesso.
Il padre in questo modo spesso a poco a poco spariva, creando un danno ai figli, e allo stesso tempo la società gli attribuiva un ruolo educativo e affettivo.

Fin dagli anni '90 ci sono state numerose proposte di modifica in favore dell'affidamento congiunto, a testimoniare il fatto che la situazione sociale era sostanzialmente cambiata.
Si partiva dal presupposto che l'affidamento dei figli dopo un divorzio era causa di ulteriori conflitti e strumentalizzazioni da parte degli ex coniugi a danno dei figli.

Bisognava modificare la situazione in cui un genitore aveva ogni responsabilità e cura quotidiana del figlio e l'altro si occupava quasi esclusivamente del tempo libero, perdendo il suo ruolo educativo e andando a sancire l'inutilità delle sue competenze.

Tra il 2001 e il 2005 sono state presentate numerose proposte di legge per modificare questo stato di cose. La questione fondamentale era quella di proporre un modello di affidamento che vedesse una condivisione di responsabilità tra i due genitori.

Si arriva quindi alla Legge 54 del 2006 sull'affido condiviso che porta queste due principali novità:

  • introduce il principio di bigenitorialità: il diritto del bambino di avere due genitori, anche se separati, che ne siano responsabili;
  • elimina la valutazione dell'idoneità dei genitori per stabilire quale debba essere il genitore affidatario.

L'interesse del minore viene quindi messo al centro del pensiero, si ha un concetto rivoluzionario della genitorialità, non considerando più che esiste un genitore più adatto e sottolineando l'importanza della continuità delle relazioni.

Con "l'affidamento condiviso" non si intende che i genitori provvedano con divisione matematica - 50% ciascuno - al benessere del proprio figlio, ma che «la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori [...].
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli»
(art. 155 c.c.).

Il Giudice non deve individuare chi tra i due genitori sia più idoneo a occuparsi del figlio come accadeva prima del 2006, ma «valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori» (art.155 c.c.).
L'affidamento esclusivo rimane come eccezione solo nei casi particolarmente controversi.

Affidamento condiviso: risvolti economici

Dal punto di vista economico, ciascuno dei genitori provvede in misura proporzionale al proprio reddito, ma se i redditi fossero molto sproporzionati, il Giudice stabilisce un assegno periodico perché le spese siano equilibrate.
Viene così eliminato, almeno in via teorica, l'assegno di mantenimento.

In effetti però il principio del "mantenimento del tenore di vita" - che ha regolato gli aspetti economici della separazione - ha aperto il campo a contraddizioni che spesso hanno innescato nuovi conflitti: è economicamente assurdo che con lo stesso reddito con il quale si manteneva una famiglia si possa mantenerne due (le spese raddoppiano e il tenore di vita deve per forza ridimensionarsi).

Questo tema diventa per la coppia area di conflitto che permette di fatto, in presenza di un legame disperante, di non lasciarsi mai del tutto. Di fatto esiste un'ampia varietà di interpretazioni della Legge 54 sul territorio nazionale e la sua applicazione vede notevoli aspetti di ambiguità per cui si ritorna spesso a fare riferimento a norme precedenti.

Legge 54/2006: stato di applicazione

Le statistiche, relative all'agosto 2008, vedevano l'affido condiviso applicato solo nel 18,9% dei divorzi; nel rimanente 81,1% l'affidamento era invece esclusivo (nel 14% dei casi con affido al padre e nel 67,1% alla madre).

Anche se le norme dell'affidamento condiviso non lo prevedono, quasi tutte le sentenze sanciscono la collocazione del figlio presso uno dei genitori come dimora prevalente (prima era la "casa familiare"), quindi l'assegnazione della casa al genitore collocatario e l'assegno di mantenimento (come l'affido esclusivo).

Il Tribunale nelle sentenze di divorzio, anche negli ultimi anni successivi alla legge del 2006, sostanzialmente sancisce ancora lo stereotipo materno: i figli devono stare con la madre.

La nuova legge sull'affido condiviso del 2006, pur avendo avuto il merito di sottolineare l'importanza del principio della bigenitorialità e di mettere sullo stesso livello - forse solo sulla carta - il ruolo paterno e quello materno, non ha davvero equilibrato il legame genitoriale:

  • 950.000 genitori separati possono vedere i figli un pomeriggio a settimana;
  • 150.000 hanno perso ogni contatto;
  • circa 25.000 minori sono stati tolti ai genitori e collocati in casa famiglia;
  • denunce di abuso o maltrattamento dopo la separazione: secondo le Procure l'80% sono false.

La legge sull'affido condiviso che aveva come obiettivo quello di limitare la conflittualità, tanto dannosa per i figli, in realtà sembra averne generata una nuova.

Quali sono i motivi?
Facendo una breve sintesi dei motivi per i quali questa non veniva applicata nei primi anni della sua emanazione, troviamo:

  • conflittualità fra le parti (quindi sempre quando non c'è una separazione consensuale?);
  • tenera età del minore (in genere sotto i tre anni non si prevede che il bambino passi la notte con l'altro genitore);
  • distanza fra le abitazioni dei genitori.

La Corte di Cassazione ha dovuto sottolineare che l'affidamento condiviso è la regola mentre l'esclusivo è un'eccezione.
Adesso il Giudice che predispone l'affidamento esclusivo non deve fare una valutazione in positivo di un genitore, ma motivarlo da un oggettivo riscontro negativo dell'altro.

Lettura dei dati.
I dati dell'Istat riferiscono che le percentuali di affidamento condiviso sono ormai vicine al 90%. Di fatto l'Istat verifica con il modulo M252 (*) quale tipo di affidamento viene deciso, ma non i tempi di frequentazione tra i figli ed entrambi i genitori, per cui un affidamento può risultare formalmente condiviso, ma con frequentazioni uguali o inferiori rispetto alla legge precedente (*).

Il comitato scientifico SGGF ha raccolto un dossier sulla modulistica in uso nei Tribunali italiani dal 2006 al 2011: i moduli prestampati per gli affidamenti dopo una separazione possono essere diversi per ogni Tribunale.

Nel modulo che era scaricabile dal sito Giustizia.it ad esempio al punto 3 si parla di "giorno" infrasettimanale, non prevedendo che ce ne possa essere più di uno e quindi condizionando le disposizioni. Dopo che il dossier è stato presentato in Senato, il Ministero di Giustizia ha provveduto a cancellare il modulo dal sito.

Questa analisi del dossier ha sottolineato come non basta la definizione di "affidamento condiviso" per garantire che le disposizioni siano effettivamente incentrate alla condivisione delle responsabilità e delle cure. Quindi, con tali prestampati l'Istat potrebbe anche rilevare il 100% di affidamento condiviso, ma si tratta di un condiviso meramente nominale.

Affidamento condiviso: alcune riflessioni

Al di là dell'effettiva applicazione della legge, sono state fatte negli anni riflessioni rispetto alle conseguenze della sua messa in atto.
Una riflessione nasce dal fatto che la legge obbliga alla collaborazione anche coppie in aperto conflitto e questo potrebbe portare all'esasperazione del conflitto coniugale e a un maggior coinvolgimento dei figli all'interno del conflitto.

Inoltre, come precedentemente alla Legge, si possono instaurare dinamiche ostative, in genere ai danni dei padri. La Legge 54/2006 afferma con forza il principio secondo il quale tutti i minori hanno il diritto di conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori, con le famiglie di origine e i luoghi frequentati.

Ai genitori viene chiesto di superare la conflittualità, di cooperare per ridurre l'impatto della separazione sui figli. Questi, in teoria, sono gli aspetti che dovrebbero caratterizzare la Legge 54/2006, ma nel caso in cui i due genitori non trovino un accordo? Come fanno due genitori che si sono separati in modo conflittuale a condividere responsabilità e decisioni?

La nuova legge pretenderebbe il dialogo intorno ai bisogni del figlio per raggiungere degli accordi sui metodi educativi. Si tratta di un'ipotesi difficile da realizzare: persone che fino al giorno prima hanno litigato, sono costrette per legge ad andare d'accordo su un argomento così delicato come l'educazione dei figli (o anche solo su questioni quotidiane: le visite mediche, i libri di scuola, le gite, le vacanze, il tempo che il figlio deve trascorrere con ciascuno dei genitori etc.).

Questo è un limite della nuova legge: dare per scontato che i genitori siano talmente equilibrati e sereni da riuscire a condividere la potestà genitoriale, nonostante l'oggettiva conflittualità, e a distinguere il ruolo genitoriale da quello coniugale (Mete E., Separazione, divorzio e affidamento della prole, "Le leggi illustrate", 2006).

Quindi quasi sempre i figli sono affidati alla madre, l'assegnazione della casa famigliare segue il figlio mentre il mutuo si divide a metà. In più la parte economica, che dovrebbe essere calcolata secondo le spese e divisa tra i due genitori, è invece ancora di fatto governata dal vecchio assegno di mantenimento (Bernardini De Pace, Intervista de' Il Sole24Ore, 18.09.2008, "L'affido condiviso, la lite continua").

Le varie associazioni dei padri separati denunciano inoltre che troppo spesso l'applicazione della stessa legge è a discrezione dei Giudici.
Il vicepresidente dell'associazione "Papà separati", Tullio Ciancarella, spiega (intervista de' La Repubblica, 16.3.2009): «si parla di dividere con equilibrio il tempo da trascorrere con i figli, ma di fatto il papà finisce per essere presente nei weekend alternati e un pomeriggio a settimana. Ancora, riguardo alla questione economica, benché la legge preveda una ripartizione degli oneri in forma proporzionale al reddito, in realtà si finisce per tornare al vecchio assegno di mantenimento».

Secondo i "Papà separati", oltre a modificare alcuni aspetti della normativa, è necessario dare importanza e riconoscimento alla figura del mediatore familiare.
Dice Maglietta: «È assurdo correre dall'avvocato ogni qualvolta insorge un dissidio. Ed è assurdo che, se due ex coniugi non vanno d'accordo, a dettare le disposizioni transitorie sia un giudice che nulla conosce del bambino. Se invece, con l'aiuto del mediatore, gli stessi genitori si siedono a un tavolo e decidono le condizioni, si risolve gran parte dei problemi» ("L'affidamento condiviso. Come è, come sarà", Franco Angeli, Milano, 2010).

Per quanto riguarda le condizioni di vita delle persone separate e divorziate, bisogna ricordare i seguenti punti, indicati dall'Istat (Istat, focus - Condizioni di vita dopo la separazione, pubblicato il 7 dicembre 2011):

  • il 32,5% degli uomini è tornato a casa dei genitori contro il 39,3% delle donne;
  • il 52,8% dei figli non ha dormito a casa del padre nei due anni successivi la separazione e il 20,1% non lo hanno mai frequentato;
  • l'abitazione è assegnata nel 40,8% dei casi alle donne, nel 34,6% agli uomini;
  • pare che lo svantaggio economico sia soprattutto per le donne.

L'Istat denuncia una peggiore condizione economica per le donne, mentre esistono padri che chiedono aiuto alla Caritas: di fatto a livello economico entrambi gli ex coniugi subiscono un impoverimento. Quello che però si vuole sottolineare è che gli uomini si trovano più in difficoltà in quanto, oltre a difficoltà economiche, presentano carenze a livello relazionale e affettivo con i figli, con i parenti, con gli amici.

La Caritas, confrontandosi con questo fenomeno, rivela che - nel 2006 - il 25% degli ospiti delle mense dei poveri sono separati o divorziati. Nel 80% dei casi si tratta di padri separati (libertaepersona.org, normomatrimonio.altervista.org).
E si sono rivolti ai loro centri di ascolto molti uomini che stavano vivendo una separazione: il 78,5% italiani; il 61,1% dei quali ha un'età compresa tra i 35 e i 54 anni.
Nel 2010 queste percentuali sono aumentate del 15%.

Case per padri separati.
In Italia alcune realtà si stanno muovendo per venire in soccorso in queste situazioni: la Regione Liguria è stata la prima ad approvare nel 2009 una Legge per l'attuazione di case temporanee e sostegni psicologici e legali alle famiglie.
Il Consiglio provinciale di Bolzano nel 2008 ha finanziato il progetto di realizzazione di case-albergo per padri separati; a Milano dal 2010 esiste la "Casa del padre separato", un centro da 160 posti letto, mensa, giardino e biblioteca; a Roma nel 2009 è nata la "Casa per papà separati" in cui vivere e poter ospitare i figli nelle ore di visita.

Questi padri fanno parte delle cosiddette "nuove povertà", povertà intesa come senso d'insicurezza che provoca una debolezza anche nelle relazioni e una precarietà nel lavoro.
Nel concetto di nuove povertà si inseriscono anziani soli, giovani coppie, genitori single (perché separati o mai sposati), disoccupati.
Per l'Istat i genitori single, nel 2010, sono più poveri del 13,5% rispetto alla media.

Ruolo paterno e dinamiche ostative

Malgrado il fenomeno delle separazioni sia ormai diffuso e quasi socialmente accettato, resta di fatto un evento difficile per la coppia e la famiglia. Anche se parliamo della fine della coppia coniugale e non di quella genitoriale, di fatto spesso le parti utilizzano in modo strumentale le denunce per estromettere un genitore, in genere il padre.

Fare in modo che non si frequenti più un genitore è la premessa per una grande insicurezza futura dei figli: se si annulla una figura, si annulla anche una parte del bambino, gli viene fatto capire che l'altro genitore è privo di valore e colpevole (F. Dolto, 1988).

La non elaborazione della fine del legame e del lutto fa sì che il divorzio diventi un evento impraticabile e nell'area della genitorialità viene trasferita questa incapacità che la trasforma in uno spazio in cui ancora si gioca il tema del legame.

Nel primo periodo si tende ad attribuire all'ex coniuge la responsabilità della separazione, ma questa fase viene superata nel momento in cui si ha un recupero dell'autostima e di una progettualità per il futuro: a volte però situazioni di fragilità personale rendono il fallimento della relazione un evento particolarmente frustrante.
In questi casi il figlio diventa alleato e simbolo della propria validità come persona.

La paura di perdere "anche" il figlio, se ha un buon rapporto con l'altro genitore, riflette un senso di inadeguatezza che lo spinge a mettere in atto comportamenti volti a limitare i rapporti tra il figlio e l'ex coniuge.

Le false accuse.
Per modificare le disposizioni di affidamento e di visita dal 2009 si è ricorsi purtroppo più volte all'utilizzo improprio del reato di stalking (atti persecutori, art. 612 bis) che ha permesso nuove denunce: se un genitore non riesce a parlare al telefono con il figlio (perché sta riposando, mangiando, dormendo, facendo i compiti etc.) e chiama più volte nell'arco della giornata, dai tabulati telefonici risultano le chiamate in uscita e la durata delle conversazioni, ma non i contenuti (come in un caso che ho direttamente seguito).

Se si riceve una denuncia per maltrattamenti, violenze psicologiche, violenza fisica o abusi sessuali, il Tribunale deve interrompere immediatamente gli incontri fra il genitore presunto abusante e il figlio presunto abusato in attesa di accertamenti. Vengono allegati referti medici e descrizioni di episodi magari banali per certificare l'incapacità di un genitore. Solo nel 14% dei casi ci sono testimoni, oltre all'altro genitore, a questi episodi.

Dalla rivista ufficiale della Polizia di Stato il fenomeno delle false denunce viene definito "epidemia di denunce". Polizia Moderna - organo ufficiale della Polizia di Stato:
«(...) si registra una epidemia di denunce nei confronti di ex mariti e padri degeneri accusati, fra l'altro, di maltrattamenti ed abusi sessuali sui loro stessi figli.
Alcune di queste accuse sono purtroppo fondate come recenti e terribili fatti di cronaca confermano, ma la maggior parte di esse, spesso le più infamanti, si dimostrano, dopo un iter doloroso e certamente non breve, false o inattendibili. Le denunce "false" costituiscono un'ampia gamma di resoconti non corrispondenti alla verità/realtà dei fatti che vanno dalle dichiarazioni menzognere sostenute dalla precisa volontà e finalità di danneggiare l'ex marito-padre, alle dichiarazioni erronee a causa di una interpretazione distorta (...)»
(L. Lucchetti, "Se la separazione fa vittime", Polizia Moderna, giu-lug 2011).

Il fenomeno delle false accuse è in aumento perché intanto si ottiene l'allontanamento temporaneo dell'ex coniuge dai figli e, nel caso venisse accertata l'infondatezza delle accuse, bisogna dimostrare che ci sia stata malafede per essere accusati di calunnia (art. 368 c.p.).

Conseguenze sui minori.
La ricerca svolta dalla Cattedra di Neuropsichiatria Infantile di Modena (condotta da Cesi S., Masina E., Camerini G.B., nel 2007) ha analizzato le conseguenze delle indagini sui minori oggetto di denuncia tra genitori separati.

Su un campione di 53 casi di separazioni conflittuali, nel corso delle quali è stata sporta una denuncia di abuso sessuale (62 minori con una età media di 4,7 anni), sono stati denunciati in 48 casi il padre (90,4%), in 4 casi il convivente della madre (7,6%), in 1 caso un amico paterno (1,92%). Per 49 casi (92,4%) la denuncia è risultata infondata, in 3 casi (7,6%) la denuncia di abuso è stata confermata.

Dall'analisi del Prof. Camerini emerge che i procedimenti per falsi abusi e false violenze generano nelle presunte vittime disturbi simili a quelli riscontrati nelle vittime accertate.
Quindi il percorso di accertamento in sé provoca i sintomi di un abuso, è di per sé un abuso, quando quello denunciato si rivela inesistente.

PAS: Sindrome da Alienazione Parentale (*).
Oltre alle false accuse i genitori in conflitto per la custodia dei figli possono attivare dei comportamenti con l'obiettivo di provocare il rifiuto dell'altro genitore da parte del figlio (PAS, Sindrome da Alienazione Parentale, Mobbing Genitoriale).

Indipendentemente dalla trascorsa polemica sul riconoscimento o meno della sindrome e sul dare una definizione a questo comportamento, di fatto ne è stata riconosciuta l'esistenza e le conseguenze ai danni del minore, che invece dovrebbe essere tutelato nel mantenere un rapporto con entrambi i genitori (nel DSM V "problema relazionale genitore-figlio": «Problemi cognitivi possono comprendere attribuzioni negative alle intenzioni altrui, ostilità verso gli altri o rendere gli altri capro espiatorio, e sentimenti non giustificati di alienazione»).

Le dinamiche ostative riguardano anche un aspetto più sottile che si intreccia alle dinamiche della PAS, riguardano l'area del trigenerazionale famigliare, quanto si è trattato il tema del dolore in famiglia: la sparizione di un genitore appare lecita ed economica al trattamento del dolore se il genitore è incapace di leggere e affrontare il proprio dolore e quello legittimo del figlio.
È più facile "eliminare" un genitore che affrontare quotidianamente il proprio dolore e quello del figlio, così come probabilmente non si affrontava con i propri genitori.

Legge sui congedi parentali.
È interessante notare infine come pur essendo stata introdotta con la Legge 53/2000 (*) - la cosiddetta Legge sui congedi parentali - la possibilità per i genitori di scegliere come accudire il figlio (per cui la madre può tornare al lavoro e il padre può chiedere fino a 8 mesi di congedo parentale, occupandosi del figlio fin dalle prime settimane), è molto difficile che il Tribunale preveda in caso di separazione il pernottamento presso il padre per i bambini più piccoli dei 3 anni.

La nuova legge, quindi, vede il padre come competente in tutti i compiti relativi all'accudimento del bambino e sfata il mito della cattiva madre nel caso essa decida di riprendere il lavoro: i genitori hanno la possibilità di fare una scelta e la Legge riconosce la capacità paterna di accudimento in assenza della madre.

Ma quel padre che ha usufruito dell'astensione dal lavoro, separandosi, generalmente (anche dopo la Legge sui congedi parentali, nonostante la Legge sui congedi parentali) vedrà il figlio uno o due pomeriggi infrasettimanali e a domeniche alterne.

Se il padre chiede più tempo, prendendo il figlio al pomeriggio del sabato per riportarlo la sera della domenica, può essere accontentato solo se la madre è d'accordo.
Se invece la madre si oppone e non intende lasciare il figlio due giorni consecutivi con il padre, vien dato ascolto al genitore prevalente (quello che trascorre più tempo con il figlio, in genere la madre).

Alcuni provvedimenti recitano: «in ragione della tenera età del/della minore è sconsigliabile separarlo/a per lunghi periodi dalla madre.
Rigetta la richiesta del padre di avere il/la figlio/a con sé per l'intero week-end, pertanto rimangono confermate date ed orari stabiliti dalla Presidenziale»
.

In costanza di matrimonio il padre è stato riconosciuto in grado, per legge, di occuparsi del figlio in assenza della madre, per otto mesi.
Lo stesso padre, da separato, per sentenza non può farlo per due giorni.

Sostegno ai genitori separati: stato dei servizi e alcune proposte

Per quanto riguarda i Servizi Sociali, si comincia a porre attenzione alla genitorialità nel suo complesso e alle situazioni di separazione/divorzio, anche se in ritardo rispetto all'Europa e al resto del mondo. Questo ritardo è probabilmente causato dal fatto che da noi il fenomeno è relativamente recente, e anche perché l'Italia ha un concetto di famiglia autonoma, che risolve i problemi al suo interno e non richiede l'aiuto del sociale. Inoltre fino a poco tempo fa poteva contare su una serie di aiuti da parte della famiglia allargata.

Nel momento in cui la famiglia può sfruttare meno la rete della famiglia allargata e le relazioni sono più limitate, il Sociale deve attivarsi per sostenere la famiglia.

Linee guida e atti di indirizzo del Ministero delle Politiche Sociali prevedono un potenziamento e una riorganizzazione dei consultori familiari, con l'obiettivo di aumentare gli interventi sociali a favore della famiglia.
Le aree di intervento, in un'ottica multidisciplinare, sono:

  • sostegno alla genitorialità nelle fasi iniziali: percorsi nascita per madri e padri;
  • sostegno alla genitorialità in fase di crisi: mediazione familiare;
  • sostegno alla genitorialità in fase di passaggi particolari: adozioni, affidamenti, fecondazione medicalmente assistita;
  • sostegno alla genitorialità di fronte a forti stress: la gestione di adolescenti in età scolastica: mediazione comunitaria, scolastica (creazione di punti di aggregazione, prevenzione del bullismo in ambito scolastico).

È già qualcosa ma nelle politiche familiari non vengono individuati interventi specifici relativi ai genitori separati, a livello nazionale.

Si potrebbero pensare servizi rivolti a genitori separati, gruppi o centri di incontro in cui confrontarsi sulle difficoltà, agevolazioni economiche, Gruppi di Parola per figli di genitori separati. Quest'ultima è una realtà recente che ritengo particolarmente valida e significativa (e che potrebbe affiancare il lavoro di Mediazione, che invece è dedicato alla coppia genitoriale), che cerca di offrire uno spazio di ascolto e confronto tra pari per i bambini che in nessun altro contesto vengono ascoltati e che attraverso questi gruppi riescono a mettere parola alla loro versione del dolore.

Il Gruppo di Parola è un luogo per il sostegno e lo scambio tra bambini dai 6 ai 12 anni e dai 13 ai 15 anni: è un'opportunità per confrontarsi tra loro rispetto alla separazione dei loro genitori. In altri paesi (Francia, Regno Unito, Svizzera) sono uno strumento valido utilizzato dai Servizi Sociali Nazionali, mentre in Italia questo tipo di intervento è in fase di avvio.

In un Gruppo di Parola, i bambini possono avere uno spazio tutto per loro per parlare di come loro hanno vissuto o stanno vivendo la separazione o il divorzio di mamma e papà.

Vengono utilizzate: la parola, i disegni, i giochi di ruolo o la scrittura per aiutare i bambini e ragazzi a parlare dei propri sentimenti, emozioni, paure, inquietudini, ma anche per avere informazioni, trovare modi efficaci per dialogare con i genitori e per affrontare i cambiamenti. Si affrontano tematiche serie e importanti in un ambiente accogliente, con il consenso dei due genitori.

Nella mia esperienza diretta nella gestione di questi gruppi ho potuto osservare che è ricorrente il tema dell'assenza del padre, sia come assenza fisica perché lontano o poco presente, sia come assenza morale perché messo nelle condizioni di non poter esercitare il proprio ruolo o incapace di affrontare le responsabilità e i compiti che prima in qualche modo riusciva a sostenere all'interno della coppia.

In generale ritengo che lo strumento del Gruppo, quindi anche dedicato ai soli genitori, sia uno spazio utile di contenimento e confronto, che permette di rispecchiarsi nell'altro aiutando a sostenere quelle risorse che non vengono valorizzate.
Il gruppo può creare quelle appartenenze che mancano ed essere un luogo dove poter anche affrontare il dolore e la solitudine, confrontandosi con i limiti da accettare e superare.

Conclusioni: la solitudine dei padri

Non credo si possa arrivare a delle conclusioni su questo tema: siamo in una fase ancora iniziale rispetto alla creazione di servizi di sostegno per i genitori separati.
Alcune regioni italiane si stanno effettivamente muovendo verso un sostegno della bigenitorialità, ma credo che la strada sia ancora lunga.

Con questo articolo ho voluto solo porre l'accento sulle difficoltà dei padri, oggettive, malgrado la legge, ma soprattutto personali. Padri che a volte non si sentono in diritto e capaci di far valere il loro ruolo, forse perché per primi non si sentono così importanti per i loro figli, o che cercano di affermarsi in modo inadeguato.

Ma se i padri vengono lasciati soli, senza avere ben chiaro qual è il proprio ruolo, senza averlo imparato dai loro padri, senza il sostegno della madre, come fanno a sentirsi adeguati?

Le indagini fanno emergere un fenomeno che per forza di cose si dovrà affrontare in maniera diversa: le Politiche Sociali e i Servizi dovrebbero tenere conto di questa nuova problematica nella società e forse la Mediazione Familiare - intesa come spazio per sostenere l'empowerment individuale e rafforzare le risorse che dovrebbe mettere in campo un adulto responsabile delle proprie scelte - e i Gruppi di Parola possono contribuire al cambiamento.

Bibliografia
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  • Ciancarella T., Intervista de' La Repubblica, 16 marzo 2009
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Indagini Istat
  • "La vita quotidiana di separati e divorziati in Italia", Famiglie e società, Indagine Istat, 10 maggio 2004
  • "L'affidamento dei figli minori nelle separazioni e nei divorzi", Indagine Istat, 2006
  • "Evoluzione e nuove tendenze dell'instabilità coniugale", Indagine Istat, giugno 2008
  • "Condizioni di vita delle persone separate, divorziate e coniugate dopo un divorzio", Indagine Istat, 2009
  • "Contenimento della povertà e dell'esclusione sociale", Indagine Istat, 2011
  • Istat, focus - Condizioni di vita dopo la separazione, pubblicato il 7 dicembre 2011
  • "Gli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati", Indagine Istat, Anno 2008, pubblicata il 19 aprile 2011
  • "Nuove Famiglie" e persone che vivono in nuove famiglie per tipo. Anni 1998 e 2009. Dati in migliaia. Statistiche report, Istat.it, 15 settembre 2011
Normativa
  • Legge 8 febbraio 2006, n. 54: "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli"
  • Legge 8 novembre 2002, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali"
  • Legge 8 marzo 2000, n. 53: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città"
  • Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151: "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
  • Piano Nazionale di Inclusione Sociale 2001 - 2003
  • Piano di Zona 2009-2012, Città metropolitana Comune di Milano
  • Legge regionale 7 ottobre 2008, n. 34: "Norme per il sostegno dei genitori separati in situazione di difficoltà", Regione Liguria
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HT Psicologia - Psicologia e legge 54/2006: separazione coniugale e genitorialità

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