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Il nuovo regime forfettario per gli Psicologi

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Il nuovo regime forfettario per gli Psicologi

L'articolo "Il nuovo regime forfettario per gli Psicologi" parla di:

  • Nuovo regime agevolato: requisiti per accedere
  • Psicologi con Partita Iva, agevolazioni e obblighi
  • Calcolo dell'imposta sostitutiva e tassazione dei redditi
Psico-Pratika:
Numero 113 Anno 2015

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Articolo: 'Il nuovo regime forfettario per gli Psicologi'

A cura di: Giovanni Petrachi
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Il nuovo regime forfettario per gli Psicologi

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In attuazione della Legge di stabilità per il 2015 (art.1, commi 54-89, L.190/2014), con l'inizio del nuovo anno è entrato in vigore il nuovo regime agevolato per le imprese individuali e i lavoratori autonomi, che pertanto interessa anche gli Psicologi.

In presenza di determinati requisiti, il nuovo regime diventa quello naturale per gli Psicologi professionisti, a prescindere dall'età anagrafica e dagli anni di esercizio dell'attività, salvo che:

  • non optino per il regime fiscale ordinario (quindi non forfettario), che di norma prevede la tenuta della contabilità semplificata;
  • non decidano di proseguire con il precedente regime dei minimi eventualmente già adottato (art.1, commi 96/117, della L.244/2007; art.27, commi 1 e 2, D.L.98/2011) fino a completamento del quinquennio di attività professionale o al compimento del 35° anno di età.

Il nuovo regime forfettario in sostanza:

  • sopprime e sostituisce il regime delle nuove iniziative produttive (art.13 della L.388/2000) e il regime dei fuoriusciti dai minimi (art.27, comma 3, D.L.98/2011);
  • consente di mantenere il regime dei minimi (art.1, commi 96/117 L.244/2007 e art.27, commi 1 e 2, D.L.98/2011) fino al suo termine naturale, ossia raggiunti i 5 anni di attività o i 35 anni di età.

I requisiti previsti per i Professionisti per poter accedere al "nuovo regime agevolato" sono i seguenti:

  • nell'anno solare precedente, l'ammontare dei compensi, in riferimento al codice attività ATECO 2007 (che per gli Psicologi e Psicoterapeuti ricordiamo essere l'86.90.30), non deve superare i 15.000 euro;
  • le spese eventualmente sostenute per lavoratori dipendenti e collaboratori non devono superare i 5.000 euro lordi all'anno;
  • al 31/12 dell'anno precedente, non si devono possedere beni mobili strumentali il cui costo complessivo sia superiore a 20.000 euro al lordo degli ammortamenti (ovvero si deve fare riferimento al costo di acquisto del bene, senza considerare le quote di ammortamento annuale eventualmente dedotte).

Una tra le novità più importanti introdotte dal nuovo regime agevolato riguarda il calcolo del reddito. Questo infatti non viene più calcolato sulla base della differenza tra ricavi e costi, ma forfettariamente, applicando specifici coefficienti di redditività differenziati a seconda dell'attività svolta, su cui verrà calcolata un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15%.

Il coefficiente di redditività stabilito per i professionisti, che quindi interessa gli Psicologi, è del 78%. Pertanto l'imposta sostitutiva del 15%, sarà calcolata sul 78% dei compensi percepiti, al netto dei contributi previdenziali versati (ossia l'ENPAP).

Facciamo ora un esempio di calcolo dell'imposta sostitutiva per uno Psicologo con compensi annui pari a 15.000 euro:

  • applicando il coefficiente di redditività del 78%, avremo un reddito imponibile pari a 11.700 (per semplificare il calcolo non consideriamo i contributi previdenziali versati che verrebbero dedotti dal reddito imponibile);
  • su 11.700 euro l'imposta sostitutiva del 15% ammonta a 1.755 euro, da versare all'Erario.

Per gli Psicologi che aprono la Partita Iva è prevista un'ulteriore agevolazione, ovvero, per il primo anno di attività e per i due successivi il reddito determinato come sopra è ridotto di 1/3, a condizione che:

  • il neo professionista, nei tre anni precedenti, non abbia già esercitato l'attività professionale anche in forma associata;
  • l'attività a cui si dà inizio non sia la prosecuzione di altra attività già svolta in precedenza come lavoratore dipendente o autonomo, a meno che non si sia trattato di un periodo di pratica obbligatoria (tirocinio) ai fini dell'esercizio della professione;
  • se si subentra nell'attività avviata da un altro professionista, proseguendola, l'ammontare dei compensi da quest'ultimo dichiarati nell'anno precedente non deve aver superato la soglia dei 15.000 euro previsti per l'accesso al regime.

Considerando l'esempio precedente, il reddito imponibile di 11.700 euro determinato in seguito all'applicazione del coefficiente di redditività del 78% su 15.000 euro di compensi, si ridurrebbe a 7.800 grazie all'abbattimento di 1/3, con un'imposta sostitutiva da versare pari a 1.170 euro.

Per quanto attiene l'IVA il "nuovo regime agevolato" comporta importanti semplificazioni:

  • esonero dall'applicazione e dal versamento dell'IVA (ricordiamo che le prestazioni rese dallo Psicologo sono comunque esenti IVA ai sensi dell'art.10, n.18, DPR 633/72);
  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
  • esonero dalla registrazione degli acquisti;
  • esonero dalla tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali (documento attestante l'acquisto di beni da Paesi extra-UE);
  • esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  • esonero dalla comunicazione del c.d. spesometro;
  • esonero dalla comunicazione black list (per eventuali acquisti da paesi a fiscalità privilegiata).

I soli obblighi che invece comporta sono:

  • numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle eventuali bollette doganali;
  • certificazione e conservazione dei corrispettivi (ovvero emissione e conservazione delle fatture per prestazioni);
  • presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie se effettuate (si pensi, ad esempio, all'acquisto di un bene da un paese della Comunità Europea);
  • versare l'Iva relativa agli acquisti di beni intra-UE di importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge.

Il nuovo regime introduce importanti semplificazioni anche per quanto attiene le imposte sui redditi:

  • esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili;
  • esclusione dall'IRAP;
  • esclusione dagli studi di settore e dai parametri;
  • non applicazione della ritenuta d'acconto nelle fatture emesse, per le prestazioni rese a soggetti diversi dai privati; assenza di ritenuta alla fonte sui compensi erogati, salvo l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta.

Questo vuol dire che, per le fatture ricevute da altro professionista o collaboratore, lo Psicologo non deve trattenere e versare la ritenuta sui compensi pagati, quindi non assume la veste di sostituto d'imposta.

In definitiva si può osservare che, in termini di tassazione, il nuovo regime in esame risulta meno vantaggioso per il professionista rispetto al precedente regime dei minimi, che prevede un'imposta sostitutiva del 5% sul reddito determinato dalla differenza tra ricavi e costi.

Pertanto, chi al 31/12/2014 si trovava nel regime dei minimi, avrà convenienza a mantenerlo fino alla scadenza del quinquennio o al compimento dei 35 anni di età, in quanto beneficerà certamente di un carico fiscale inferiore.

N.B.
Il contenuto del documento deve essere interpretato il relazione al periodo in cui è stato redatto (03.02.2015).

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