A cura di: Redazione
Italia. Il professionista che deve emettere fattura per una seduta di psicoterapia coperta in parte dal Bonus Psicologo - quindi con un importo totale superiore alle 50? rimborsabili dall'INPS tramite il contributo - è tenuto a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) anche i dati riguardanti l'utilizzo del sussidio, pur non essendo lo stesso detraibile.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), infatti, attraverso il Decreto del 28 dicembre 2022 "Modalità tecniche per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati dei contributi economici per le spese sanitarie"1, ha stabilito che per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2022 i dati comprendano anche le informazioni su eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, come appunto il "Bonus Psicologo" (sostegno economico offerto alla popolazione per finanziare sedute di psicoterapia) e il "Bonus Vista" (agevolazione sempre di tipo economico per l'acquisto di occhiali e lenti a contatto).
Il portale del Sistema Tessera Sanitaria, nella sezione "FAQ",
riporta istruzioni dettagliate su come procedere con la fatturazione in questo senso.
Lo psicologo deve trasmettere a STS una fattura che riporti l'importo totale della seduta senza distinzioni, specificando però al suo
interno quale parte è pagata dal paziente e quale, invece, è coperta dal contributo.
Nello specifico, la somma versata direttamente dal paziente dovrà essere riportata con codice "SP - Prestazioni sanitarie",
mentre quella coperta dal Bonus (che, ricordiamo, è pari a massimo 50?) deve essere trasmessa con codice "AA - Altre spese".
L'articolo «Sistema Tessera Sanitaria: i dati del Bonus Psicologo vanno trasmessi» è stato pubblicato nel N° 193 della Newsletter.
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