Ordine, ENPAP Professione Pandemia
A cura di: Redazione
Italia. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 Maggio 2020 il "Decreto Rilancio"*,
provvedimento economico pensato per contrastare la crisi provocata da diffusione del Coronavirus e restrizioni adottate in Italia per contenerla.
Il Decreto contiene una serie di bonus, indicazioni, misure a sostegno del reddito destinate a imprese italiane, liberi professionisti, famiglie e
singoli individui. Alcune norme coinvolgono direttamente chi svolge attività libero-professionale e, di conseguenza, riguardano anche gli
psicologi.
Vediamo quindi quali articoli offrono un sostegno ai professionisti della salute mentale, precisando che il testo potrebbe subire modifiche
nella successiva fase di conversione in legge.
Il primo contributo offerto dal Decreto riguarda i canoni di locazione.
Secondo l'articolo 38*, chi
svolge attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi che non superano i 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente,
ha diritto ad un credito di imposta pari al 60% del canone mensile di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo e
destinati all'esercizio abituale e professionale dell'attività.
L'ammontare del credito dipende dall'importo versato a Marzo, Aprile e Maggio 2020 e viene erogato ad una condizione: il locatario - per es.
psicologo con studio in affitto - deve aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (per es. il 50% in meno a Marzo 2020 rispetto a Marzo 2019).
Esistono criteri obbligatori anche per il tipo di immobile: non deve essere ad uso abitativo o classificato nelle categorie catastali che vanno
da A1 ad A9 (abitazione civile, popolare, signorile, rurale, palazzo storico, villa, ecc.), mentre può appartenere alla categoria A10
(ufficio o studio privato) o comunque diversa da quelle ad uso abitativo.
L'articolo 78*
riconosce per i mesi di Aprile e Maggio 2020 - come è accaduto per Marzo - una indennità di sostegno al reddito ai professionisti
iscritti agli enti di previdenza obbligatoria. Nel nostro caso, quindi, riguarda gli psicologi iscritti all'Enpap.
Per ottenerla sono necessarie due condizioni:
Come sottolinea il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in un articolo comparso sul suo sito web, l'erogazione di questa indennità è comunque subordinata all'emanazione di decreti da parte del Ministro del Lavoro e dell'Economia, che deve avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Rilancio.
Grazie all'articolo 125* i professionisti
hanno diritto ad un ulteriore credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro
e l'acquisto di dispositivi di protezione anti Covid-19. Tale credito spetta fino a massimo 60.000 euro per ogni beneficiario e massimo 200
milioni di euro complessivi per il 2020.
Le spese che possono esser coperte con questo contributo sono quelle sostenute per:
Il recente Decreto Legge n. 23 dell'8 Aprile 20201 ha sospeso per i professionisti il versamento di alcuni tributi nei mesi di
Aprile e Maggio 2020, come per esempio le ritenute d'acconto sui redditi di lavoro dipendente e l'Iva.
Ha anche stabilito che tali versamenti vengano effettuati entro il 30 Giugno 2020 in un'unica soluzione oppure siano suddivisi in 5 rate mensili
(partendo sempre dal 30 Giugno), senza prevedere alcuna sanzione o richiesta di interessi per questo.
L'articolo 126* del Decreto Rilancio proroga ulteriormente
i termini: i versamenti potranno, infatti, essere effettuati entro il 16 Settembre 2020, sempre in un'unica soluzione o in 4 rate mensili e
sempre senza sanzioni o interessi.
Ordine, ENPAP Professione Pandemia
L'articolo «Psicologi: sostegno al reddito per emergenza Covid-19» è stato pubblicato nel N° 167 della Newsletter.
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