A cura di: Redazione
La Legge 14 gennaio 2013 n.4 introduce una disciplina per le attività economiche dei professionisti che erogano opere o servizi
mediante lavoro intellettuale che non fanno capo a Ordini o Albi (*).
Secondo una stima del Sole 24 Ore si tratta di due o tre milioni di professionisti
(*).
Il Ministero dello Sviluppo Economico, al momento, non fa riferimento esplicito ad alcuna categoria professionale, ma annuncia che prossimamente - sul sito web del Ministero - saranno pubblicati gli elenchi dei professionisti e delle associazioni professionali che dichiareranno di possedere i requisiti previsti dalla legge, puntualizzando che avranno una valenza informativa e «non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero» (*).
Intento dichiarato della legge è tutelare il consumatore, promuovere la trasparenza delle relazioni commerciali e delle informazioni relative a professionisti o associazioni che li erogano.
La legge afferma esplicitamente che il singolo potrà esercitare la professione senza l'obbligo di aderire a un'associazione. I Professionisti quindi potranno scegliere se esercitare autonomamente, costituirsi in associazione o affiliarsi a una esistente.
Dovranno citare gli estremi del decreto in tutti i rapporti scritti con i clienti (*).
In nessun caso potranno erogare servizi riservati per legge a specifiche categorie iscritte agli Ordini
(*), mentre alle Associazioni sarà vietato l'utilizzo di denominazioni
professionali proprie dei professionisti iscritti agli Ordini.
Le Associazioni - esistenti e costituende - dovranno attenersi ad alcuni standard.
La legge prevede infatti che rendano pubblici statuto, cariche e regolamentazione interna, adottino un codice di condotta e l'attivazione di
uno sportello di riferimento per il consumatore.
Annualmente dovranno pubblicare: elenco dei professionisti, requisiti richiesti e curricula degli iscritti. La legge prevede altresì che promuovano, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti.
Le Associazioni dovranno vigilare sulla loro condotta e, in caso di violazioni, stabilire sanzioni disciplinari. In caso di pratica commerciale scorretta sarà comunque possibile vietarla o farla cessare (*).
Il Professionista iscritto a una Associazione riceverà un'attestazione di qualificazione professionale, relativa a: regolare iscrizione, rispetto degli standard qualitativi dell'associazione e, se presenti, assicurazione a tutela del consumatore e marchio di qualità (*).
In attesa che il legislatore decida quali saranno le professioni interessate, c'è chi sostiene che la legge possa aprire allo Psicologo la possibilità di creare associazioni professionali specifiche, ad esempio Formatori o Selezionatori, e chi invece teme possa aprire la strada alla legalizzazione di abusi di professione.
Le Associazioni costituite intanto stanno procedendo all'adeguamento previsto dalla legge. Fra quelle aderenti al Coordinamento Libere Associazioni Professionali se ne contano 7 fra Esperti in Artiterapia e 24 fra Esperti in relazioni di aiuto, categoria prevalentemente composta da Counselor, ma anche Psicologi e Psicoterapeuti (*).
Le Associazioni di Counselor aderenti alla CNA hanno aperto un tavolo internazionale il maggio scorso - durante le letture parlamentari - per la Certificazione e normazione volontaria del Counselor e la costruzione della Norma UNI di riferimento (*).
L'articolo «Disposizioni in materia di professioni non organizzate in vigore» è stato pubblicato nel N° 94 della Newsletter.
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