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Bullismo

Cyberbullismo: approvata la Legge in Italia

Italia: Camera dei Deputati approva la proposta di Legge dedicata al fenomeno del bullismo telematico

A cura di: Redazione

Italia. Approvata dalla Camera dei Deputati il 17 Maggio 2017 la proposta di Legge n. 3139-B "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Scopo della normativa è quello di contrastare gli atti di bullismo che vengono perpetrati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, fornendo indicazioni sugli interventi da adottare nei confronti dei responsabili (sia di tipo punitivo che rieducativo) e strategie di attenzione, tutela ed educazione dei minori coinvolti.

La Legge - già approvata con modifiche da parte del Senato lo scorso 31 Gennaio 2017 - si concentra principalmente su 5 punti fondamentali. Vediamoli di seguito.

  1. Definizione di Cyberbullismo. La normativa appena approvata fornisce in primo luogo una definizione di cyberbullismo: nello specifico viene considerato "bullismo telematico" qualunque molestia, aggressione, ricatto, ingiuria, pressione, diffamazione, manipolazione, denigrazione, alterazione, trattamento illecito di dati personali e furto d'identità che si verificano online ai danni di un minore.
    Viene, inoltre, considerata bullismo anche la diffusione di contenuti che ha come obiettivo quello di isolare la vittima attraverso un attacco dannoso, un abuso o la sua messa in ridicolo. Questo vale anche per la diffusione di materiale riguardante un familiare.
  2. Rimozione, blocco, oscuramento di contenuti online. La vittima di cyberbullismo che ha compiuto 14 anni - o, in alternativa, un genitore - può chiedere a chi gestisce il sito web o il social network oppure a chi è titolare del trattamento dei dati l'eliminazione, il blocco o l'oscuramento del materiale diffuso in rete.
    Se il gestore/titolare dei dati non agisce entro 2 giorni, la vittima può rivolgersi al Garante della Privacy, il quale interverrà direttamente entro le successive 48 ore.
    La nuova legge non considera gestori i provider (es. Vodafone, Telecom), i cache provider (i provider che memorizzano temporaneamente siti web) e i motori di ricerca (es. Google): è gestore, invece, chiunque fornisca contenuti in internet.
  3. Ruolo e attività delle istituzioni scolastiche. Ogni scuola deve indicare un docente come referente per le iniziative contro bullismo e cyberbullismo.
    Se un minore si ritrova coinvolto in atti di questo tipo, il preside deve informare la famiglia e, se necessario, convocare tutti coloro che si occuperanno di adottare sanzioni e percorsi di rieducazione per il colpevole e azioni di assistenza per la vittima.
    Compito del MIUR è da ora in avanti quello di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto del fenomeno, puntando soprattutto sul coinvolgimento attivo dei ragazzi e sulla formazione del personale.
    I singoli istituti, invece, dovranno occuparsi di educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.
    Alle iniziative organizzate dalla scuola potranno collaborare anche associazioni e polizia postale.
  4. Ammonimento del questore. Per il cyberbullismo la nuova normativa estende la procedura di ammonimento prevista già per lo stalking. In altre parole, se si verifica diffamazione, ingiuria, trattamento illecito di dati, minaccia, ecc. attraverso internet e i colpevoli sono minori con più di 14 anni, fino a quando non verrà presentata una denuncia o querela formale il questore potrà comunque convocarli per l'ammonimento, i cui effetti spariranno solo al compimento della maggiore età.
  5. Piano d'azione e monitoraggio istituzionale. Un tavolo tecnico con il compito di dar vita a un piano d'azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo è ora istituito presso la Presidenza del Consiglio. Tra gli obiettivi ci sarà quello di realizzare una banca dati utile per monitorare il fenomeno del cyberbullismo.

Nota e Fonte
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L'articolo «Cyberbullismo: approvata la Legge in Italia» è stato pubblicato nel N° 137 della Newsletter.

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