A cura di: Redazione
Un emendamento al Decreto Rilancio, convertito in Legge1, ha riconosciuto un bonus di 50 crediti ECM per il triennio 2020-2022 esteso a tutte le professioni sanitarie coinvolte nella lotta al Covid-19, compresi quindi gli Psicologi.
«Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da
acquisire, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo
per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale
nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.»
Il conseguimento di crediti ECM è obbligatorio per tutti gli Psicologi che operino come dipendenti o collaboratori, a vario titolo, del Sistema Sanitario Nazionale e delle strutture private ad esso accreditate o convenzionate; dal triennio 2020-2022 l'obbligo è esteso a tutti gli Psicologi, anche liberi professionisti, in quanto iscritti all'Albo professionale.
Tali crediti, corrispondenti ad un terzo di quelli richiesti nel triennio, si intendono già maturati dai professionisti che abbiano continuato a svolgere la propria attività anche durante l'emergenza sanitaria.
Si precisa che i neo-iscritti all'Albo sono comunque esonerati per il primo anno in quanto l'obbligo di formazione continua decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'Ordine.
L'articolo «Bonus di 50 ECM per gli Psicologi attivi durante l'emergenza Covid» è stato pubblicato nel N° 170 della Newsletter.
Regole di utilizzo